Interdittiva antimafia e rapporti di parentela fondano il pericolo di infiltrazione (TAR Sicilia n. 2783 del 12.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il pericolo di infiltrazione mafiosa che giustifica l’interdittiva antimafia si accerta con un giudizio prognostico di tipo induttivo, rimesso alla discrezionalità tecnica del prefetto, senza che sia necessario provare l’effettivo condizionamento dell’impresa. Gli elementi sintomatici non vanno valutati in modo atomistico, ma in chiave unitaria, secondo il criterio del più probabile che non e della c.d. probabilità cruciale: il provvedimento si adotta quando l’ipotesi dell’infiltrazione risulta più probabile di tutte le altre ipotesi messe insieme. I rapporti di parentela, le frequentazioni, le cointeressenze e le vicende anomale dell’impresa hanno valenza meramente esemplificativa e la loro soglia di pregnanza sintomatica si definisce nel quadro di un’analisi completa del compendio indiziario. In assenza di condotte dissociative, il mero decorso del tempo non elimina la capacità indiziante dei fatti accertati.

Il Fatto

La società ricorrente impugna la nota con cui la Prefettura di Palermo, area I – Antimafia, ha adottato nei suoi confronti il provvedimento di interdittiva antimafia ai sensi dell’art. 92 d.lgs. n. 159/2011. Impugna altresì la comunicazione ex art. 92, comma 2 bis, d.lgs. n. 159/2011 e il verbale del gruppo interforze, rimasto sconosciuto, di cui la comunicazione riporta stralci.

La ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 92 ss. d.lgs. n. 159/2011, eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione e di istruttoria, illogicità, travisamento e insussistenza dei presupposti: un primo motivo investe il rapporto di parentela tra il titolare e un congiunto, un secondo le ulteriori circostanze di fatto poste a base del provvedimento. L’amministrazione resistente conclude per l’infondatezza. L’istanza cautelare è respinta e la conferma giunge in appello cautelare.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rigetta il ricorso richiamando anzitutto la regola metodologica: i dati e i fatti valorizzati dal Prefetto si valutano non atomisticamente, ma in chiave unitaria, per stabilire se sussista un pericolo di permeabilità della struttura imprenditoriale a tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata. Non occorre la effettiva prova del condizionamento: bastano elementi sintomatico-presuntivi dai quali dedurre il pericolo di ingerenza, al di fuori della logica penalistica della certezza probatoria al di là del ragionevole dubbio.

La Corte richiama le coordinate giurisprudenziali che assegnano valenza indiziaria a rapporti di parentela, frequentazioni, cointeressenze, vicende anomale dell’impresa, intestazioni fittizie, teste di legno e intrecci societari a base familiare. Si tratta di indicazione esemplificativa, perché il fenomeno mafioso evolve e le tecniche investigative si affinano. La chiave di lettura è il criterio del più probabile che non, nella sua evoluzione della c.d. probabilità cruciale: il provvedimento si adotta quando l’ipotesi dell’infiltrazione è più probabile di tutte le altre ipotesi messe insieme.

Nel caso concreto, in disparte i rapporti di parentela, le emergenze investigative compendiate nei provvedimenti dell’autorità giudiziaria consentono di ritenere, secondo il criterio del più probabile che non, che le attività commerciali siano indirettamente riconducibili al congiunto. La circostanza di due incontri tra questi e elementi di vertice dell’organizzazione mafiosa all’interno delle attività imprenditoriali, unita alla caratura criminale dei soggetti coinvolti, fonda in maniera concreta il pericolo di infiltrazione. Dagli atti emerge inoltre una strutturale presenza e ingerenza nell’impresa. Irrilevante è l’età avanzata del congiunto e la conseguente misura degli arresti domiciliari.

Il Collegio condivide l’impostazione del giudice d’appello cautelare, che ha ravvisato nel compendio istruttorio un quadro coerente in cui la cointeressenza familiare si salda a dati oggettivi di natura gestionale. Non risultano allegati elementi di dissociazione, discontinuità gestionale o riorganizzazione aziendale idonei ad attenuare la forza sintomatica del quadro. Il sindacato del giudice amministrativo resta pieno sui profili di eccesso di potere, ma non si muove su un piano probatorio puro. La Corte esclude infine che le sopravvenienze in chiave di self-cleaning possano incidere sulla legittimità del provvedimento, da valutare al momento della sua adozione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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