Commissione di concorso e criteri del bando (TAR Calabria n. 1461 del 15.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
La commissione giudicatrice di una procedura selettiva non può predeterminare criteri che escludano dalla valutazione un titolo espressamente previsto dalla lex specialis. Ove il bando contempli, accanto all’organizzazione e direzione, anche la mera partecipazione ai gruppi di ricerca nazionali e internazionali, la distinzione qualitativa tra le due ipotesi può riflettersi solo sull’attribuzione di un punteggio diverso e inferiore, non sulla totale ablazione del titolo. È illegittima, per violazione del bando, l’attribuzione di punteggio per un progetto di start-up imprenditoriale ricondotto alla categoria dei gruppi di ricerca, difettando la riconducibilità del titolo alla lex specialis. La domanda di accesso è infondata quando l’atto richiesto consista in una deliberazione collegiale assunta oralmente e documentata nel verbale: non esiste, rispetto ad essa, un atto ostensibile ulteriore e diverso.
Il Fatto
La ricorrente ha partecipato alla procedura selettiva indetta dall’Università per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), legge n. 240/2010, risultando seconda con un distacco di 2,4 punti dalla candidata dichiarata vincitrice. Ha impugnato il verbale n. 3 del 6 novembre 2024 e gli atti connessi, contestando la mancata attribuzione di punteggio per la documentata partecipazione a tre gruppi di ricerca e l’attribuzione di due punti alla vincitrice per un’attività non prevista dal bando.
Con ricorso principale ha chiesto anche l’accertamento dell’illegittimità dell’ostensione parziale degli atti, riscontrata solo il 21 gennaio 2025 sull’istanza del 9 dicembre 2024. Dopo la produzione documentale intervenuta nel corso del giudizio, ha proposto motivi aggiunti avverso la relazione della Commissione del 12 febbraio 2025 e i documenti inviati il 6 febbraio 2025, reiterando la domanda di accesso in relazione alla “motivata deliberazione assunta all’unanimità”. Il Tribunale ha accolto la domanda cautelare con ordinanza n. 174 del 9 aprile 2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto la domanda ex art. 116 c.p.a., riproposta con i motivi aggiunti. La tesi della ricorrente è che non le sia stata consentita la visione della deliberazione con cui la Commissione ha individuato la vincitrice. Il Tribunale ritiene la censura infondata: la deliberazione di un organo collegiale è assunta oralmente, mediante espressione del voto, e trova documentazione nel verbale ai fini dell’esternazione. Non esiste, dunque, un atto ostensibile ulteriore rispetto al verbale che quella deliberazione ha documentato.
Passando alle domande demolitorie, il Collegio le ritiene in parte fondate, riconoscendo carattere assorbente al secondo motivo del ricorso principale e al terzo e quarto dei motivi aggiunti.
Il primo profilo riguarda la mancata attribuzione di punti per la partecipazione a gruppi di ricerca. L’art. 9 del bando annovera tra i titoli valutabili la “organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi”. La Commissione, nel predeterminare i criteri, ha invece previsto un massimo di sei punti per la sola organizzazione, direzione e coordinamento, escludendo la partecipazione. Il Collegio ravvisa un contrasto diretto con la legge di gara: la distinzione ritenuta necessaria avrebbe potuto giustificare un punteggio diverso e inferiore, ma non la totale esclusione del titolo dalla valutazione. La giustificazione offerta nella relazione del 14 febbraio 2025 — garantire un criterio più idoneo alla selezione comparativa — non supera il dato normativo della lex specialis.
Il secondo profilo concerne i due punti attribuiti alla vincitrice per un progetto di start-up, ricondotto dalla Commissione al medesimo titolo dell’art. 9, lett. f). Il Tribunale ritiene la censura fondata: un’iniziativa imprenditoriale basata sulla metodologia Lean Startup non è ascrivibile alla categoria dei gruppi di ricerca nazionali e internazionali. Non è dirimente l’argomento della Commissione circa il ruolo di gestione e sviluppo ricoperto e il finanziamento competitivo ottenuto, perché ciò non incide sulla riconducibilità del titolo alla previsione del bando.
Il ricorso è pertanto accolto in parte: infondata la domanda di accesso, fondata quella demolitoria, con salvezza delle ulteriori determinazioni dell’amministrazione in sede di riedizione del potere. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in 2.000,00 euro, oltre spese generali e accessori.
Nota della Redazione
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