Recupero integrale degli sconti sulle endoprotesi richiede garanzie partecipative (Cons. Stato n. 7175 del 29.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
La deliberazione regionale che, per ricondurre a coerenza i costi rendicontati degli erogatori, imponga la restituzione dell’intero valore degli sconti commerciali sulle endoprotesi e non la sola differenza tra remunerazione dovuta ed erogata, non si limita a rettificare dati pregressi, ma introduce un nuovo criterio di remunerazione. Essa incide retroattivamente su prestazioni già liquidate e deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990. Il vizio non è meramente formale, poiché le osservazioni degli interessati possono orientare diversamente l’azione amministrativa. L’applicabilità in astratto della garanzia partecipativa non è esclusa dalla natura generale dell’atto.

Il Fatto

Una struttura sanitaria accreditata e a contratto con il servizio sanitario regionale impugnava davanti al TAR Lombardia la deliberazione di Giunta che, per i ricoveri con impianto di endoprotesi eseguiti tra il 2010 e il 2019, aveva previsto l’acquisizione di autocertificazioni sui costi al lordo e al netto degli sconti e il recupero economico dei medesimi sconti.

Il TAR accoglieva il ricorso, ravvisando la violazione delle garanzie partecipative e ritenendo il vizio sostanziale. La Regione ha proposto appello, sostenendo che il meccanismo di remunerazione era rimasto invariato e che la delibera si limitava a verificare e recuperare somme percepite su rendicontazioni non corrispondenti ai costi effettivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 8-sexies del d.lgs. n. 502 del 1992 e dall’art. 2, comma 4, del decreto ministeriale 18 ottobre 2012, che consentiva alle Regioni una remunerazione aggiuntiva per i dispositivi ad alto costo. Ricostruisce poi il sistema regionale: il decreto dirigenziale n. 11264 del 2012 determinava il costo medio ponderato delle endoprotesi tramite media aritmetica dei valori comunicati, compresi tra il 10° e il 90° percentile, e applicava a tale media una quota percentuale fissa. Ne derivavano tariffe standardizzate e uniformi per tutti gli erogatori.

La Regione non contesta in astratto l’applicabilità dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990, ma nega che la delibera abbia innovato il quadro regolatorio. La difesa sostiene che l’obbligo di rendicontare al netto degli sconti fosse già insito nel sistema e che l’atto si limitasse a consentire la rettifica di dati mal comunicati.

La tesi non è condivisa. Anche ammesso l’obbligo originario di rendicontazione al netto, resta assorbente il rilievo che la delibera non corregge solo i dati, ma incide sul meccanismo economico di determinazione della remunerazione. Per il periodo 2010-2018 essa impone la restituzione dell’intero valore degli sconti; per il 2019, il recupero dello scostamento tra importi rendicontati e dati corretti.

Un simile recupero si discosta dal criterio applicato. In continuità con il sistema previgente, l’Amministrazione avrebbe dovuto impiegare i costi depurati per rideterminare il costo medio regionale e le conseguenti tariffe integrative, recuperando poi la sola differenza tra quanto corrisposto e quanto dovuto sulle nuove elaborazioni. La delibera assume invece a oggetto del recupero l’intero ammontare degli sconti, introducendo un criterio diverso. L’aggettivo “eventuale” riferito alla ripetizione non muta la conclusione, implicando solo la verifica delle singole posizioni.

L’appello è pertanto respinto, con compensazione delle spese in ragione della particolarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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