Accessione invertita esaurisce l’obbligo del Comune, no acquisizione ex art. 42-bis (TAR Calabria n. 1710 del 24.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’istituto dell’accessione invertita, di creazione giurisprudenziale, realizza l’acquisto della proprietà in capo all’amministrazione per effetto della irreversibile trasformazione del fondo e della mancata adozione del decreto di espropriazione. Ne deriva che la sentenza di condanna al pagamento dell’indennizzo ha quale presupposto l’avvenuto acquisto e non impone al Comune alcuna ulteriore attività. L’art. 42-bis T.U. Espropri non si aggiunge all’accessione invertita ma la sostituisce, presupponendo che l’area sia ancora di proprietà del privato. Il ricorso per ottemperanza che pretenda l’attivazione del procedimento di acquisizione sanante è pertanto infondato. La trascrizione nei Registri Immobiliari è attività materiale esperibile da chiunque vi abbia interesse e non costituisce effetto del giudicato.
Il Fatto
Il ricorrente ha convenuto in giudizio il Comune di Mormanno per ottenere l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza della Corte di Appello di Catanzaro n. 63/2016, che in parziale riforma della decisione di primo grado aveva condannato l’ente al pagamento di una somma a titolo risarcitorio per l’accessione invertita di un fondo.
Il Comune ha corrisposto quanto dovuto. Il ricorrente assume tuttavia l’inottemperanza sotto un duplice profilo: il mancato trasferimento formale della proprietà dell’area, con i connessi oneri fiscali a suo carico, e la sorte di una diversa porzione di terreno asseritamente asservita all’opera pubblica, per la quale sarebbe necessario attivare il procedimento ex art. 42-bis T.U. Espropri. Il Comune eccepisce l’inammissibilità e l’infondatezza, sostenendo che l’acquisizione si è già realizzata secondo il meccanismo dell’accessione invertita.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dalla qualificazione del titolo azionato. La sentenza della Corte d’Appello contiene una statuizione di condanna al pagamento di una somma, già pacificamente eseguita. Quanto alla proprietà del terreno, la condanna ha quale presupposto il suo acquisto da parte del Comune secondo l’istituto dell’accessione invertita: per la parte acquistata, il trasferimento si è già realizzato in via fattuale e l’amministrazione non è tenuta a nessuna ulteriore attività.
Il Collegio esclude espressamente che l’art. 42-bis T.U. Espropri possa cumularsi all’accessione invertita. Sotto il profilo storico, la disposizione è stata introdotta proprio per eliminare il carattere automatico, retroattivo e privo di base legale dell’istituto giurisprudenziale, adeguando l’ordinamento al rispetto del diritto di proprietà nella intensità prevista dall’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 CEDU. Sul piano sistematico, la norma presuppone che l’area sia ancora del privato, mentre nel caso concreto risulta già acquisita al patrimonio comunale.
Quanto alla asserita permanenza della titolarità formale del terreno, il Tribunale osserva che la relativa doglianza sembra riferirsi allo stato delle trascrizioni nei Registri Immobiliari. La trascrizione dell’acquisto può essere richiesta anche dallo stesso interessato, poiché la legge non pone limiti di legittimazione (artt. 2663 e ss. cod. civ.; arg. art. 2670 cod. civ.), e l’eventuale rifiuto del conservatore è impugnabile ex art. 745 cod. proc. civ.. Si tratta di attività materiale, di carattere amministrativo, non di un effetto del giudicato.
Sulla diversa porzione di terreno, il Collegio ragiona per alternative. Se l’acquisto dell’area è stato oggetto del giudizio definito dalla sentenza azionata, opera il principio per cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile: la questione è stata decisa in senso sfavorevole al ricorrente. Se invece nel pregresso giudizio non se ne è fatta questione, la sentenza nulla può aver deciso sul punto e non può costituire titolo per ottenere l’attivazione del procedimento ex art. 42-bis in sede di ottemperanza. In entrambi i casi il ricorso è infondato.
Il ricorso è respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del Comune nella misura di € 2.000,00, oltre oneri e spese come per legge.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.