Recupero retroattivo degli sconti sulle endoprotesi e garanzie partecipative (Cons. Stato n. 7146 del 28.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La deliberazione regionale che, con effetto retroattivo, impone agli erogatori accreditati la restituzione dell’intero valore degli sconti commerciali ottenuti sull’acquisto delle endoprotesi per il periodo 2010-2018 non si limita a rettificare dati di rendicontazione, ma modifica il criterio di remunerazione applicato nel medesimo periodo. Poiché incide in diminuzione su situazioni economiche già definite, l’atto esige la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990. Il vizio non è meramente formale quando le osservazioni procedimentali degli interessati possono condurre a un esito diverso dell’azione amministrativa. La sola previsione di autocertificazioni rese dagli erogatori non supplisce le garanzie partecipative.
Il Fatto
Una struttura sanitaria privata, accreditata e a contratto con il servizio sanitario regionale, impugnava davanti al TAR Lombardia la deliberazione con cui la Giunta regionale aveva dettato nuove determinazioni sul rimborso delle endoprotesi impiantate in regime di ricovero negli anni 2010-2019. Il sistema previgente prevedeva, accanto alla tariffa DRG, un finanziamento aggiuntivo pari a una quota percentuale del costo medio regionale delle protesi, calcolato sulla base dei flussi informativi trasmessi dagli erogatori.
La ricorrente contestava che, per il passato, l’amministrazione avesse imposto autocertificazioni sui costi al lordo e al netto degli sconti e disposto il recupero integrale degli sconti per gli anni 2010-2018, con recupero per il 2019 degli scostamenti tra flusso informativo e dichiarazioni. Il TAR accoglieva il ricorso per violazione delle garanzie partecipative, assorbiva le altre censure e annullava l’atto, compensando le spese. La Regione proponeva appello.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato muove dall’art. 8-sexies del d.lgs. n. 502 del 1992, che fonda il finanziamento delle strutture su un ammontare globale predefinito e su tariffe predefinite per prestazione. Ricostruisce poi il meccanismo regionale: il costo medio ponderato delle endoprotesi, calcolato tra il 10° e il 90° percentile dei valori comunicati, costituiva la base per determinare una tariffa uniforme applicata a tutti gli erogatori che utilizzassero la medesima categoria di dispositivo.
L’appellante sosteneva che la deliberazione non avesse innovato il quadro regolatorio, ma si fosse limitata a richiedere la rendicontazione dei costi al netto degli sconti, conformemente a un obbligo già insito nel sistema, con conseguente insussistenza dell’onere di comunicazione di avvio. Il Collegio non condivide tale prospettazione.
La Corte ritiene assorbente il rilievo che l’atto non si limita a rettificare i dati, ma incide direttamente sul meccanismo economico della remunerazione. Per gli anni 2010-2018 gli erogatori devono restituire l’intero valore degli sconti risultanti dalle autocertificazioni; per il 2019 si recupera lo scostamento tra importi rendicontati e dati corretti. Ove l’amministrazione avesse operato in continuità con il sistema previgente, avrebbe dovuto usare i costi depurati solo per rideterminare il costo medio regionale e le tariffe integrative, recuperando poi la differenza tra quanto corrisposto e quanto dovuto.
L’oggetto del recupero è invece costituito dall’intero ammontare degli sconti, e non dalla differenza tra remunerazione spettante ed erogata: ciò integra un criterio differente rispetto a quello su cui era costruito il sistema. Il carattere solo “eventuale” della ripetizione non vale a mutare la conclusione, poiché l’aggettivo attiene alla verifica delle singole posizioni. L’appello è quindi respinto, con compensazione delle spese in ragione della particolarità della controversia.
Nota della Redazione
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