Legittimazione associazioni ambientaliste e uso di aree urbanistiche non vincolate (C.G.A.R.S. n. 188 del 13.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La legittimazione delle associazioni ambientaliste a impugnare gli atti di natura urbanistica non deriva da una generica competenza statutaria di tutela dell’ambiente, ma deve essere verificata in concreto, accertando se l’atto contestato sia idoneo a compromettere l’ambiente. Grava sull’associazione, ai sensi degli artt. 64 del c.p.a. e 2697 c.c., l’onere di esporre nel ricorso introduttivo, in termini sufficientemente precisi, gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della propria legittimazione, che non può essere soltanto vantata. La qualificazione di un’area come “polmone verde” o “giardino pubblico” non può fondarsi su mere asserzioni, quando il terreno risulti prevalentemente incolto e la destinazione urbanistica di zona “F” sia quella di attrezzature e impianti di interesse generale. L’eventuale astratto interesse alla preservazione di essenze arboree presenti in modo marginale non integra una legittimazione ad agire a tutto campo, salvo ammettere una non consentita azione popolare. La conferma dell’inammissibilità del ricorso preclude l’esame delle censure di merito.
Il Fatto
Un’associazione ambientalista appella la sentenza con cui il TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, ha dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione attiva, il ricorso proposto avverso la delibera di Giunta del Comune di Augusta n. 13 del 26 gennaio 2022. Con quel provvedimento l’amministrazione aveva accolto la proposta di una società per la realizzazione di un fabbricato destinato a ristorazione e bar con servizio “Drive” e aveva dato mandato di stipulare una convenzione per la cessione trentennale del diritto di superficie di un’area comunale, dietro canone annuo.
L’associazione aveva diffidato il Comune all’annullamento in autotutela e, rimasta la diffida senza seguito, aveva impugnato la delibera deducendo l’assenza di una preliminare procedura ad evidenza pubblica, l’incompetenza della Giunta rispetto al Consiglio comunale e plurimi vizi di merito, tra cui il mancato esperimento della VAS e della V.Inc.A.. Il TAR ha però ritenuto che l’area non costituisse polmone verde o giardino pubblico, escludendo la legittimazione dell’associazione. Di qui l’appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio conferma la sentenza. Il primo Giudice ha escluso la legittimazione sulla base della natura prevalentemente incolta dell’area, popolata in buona parte da sterpaglie e caratterizzata da alberi posti al margine. L’appellante contesta tale assunto richiamando la presenza di una macchia a Palma nana, specie protetta di rilievo naturalistico. Il Comune, dal canto suo, ribadisce che l’area non è gravata da alcun vincolo di tutela: non ricade in zona paesaggistica, in area protetta, in zona “Natura 2000”, né in area sottoposta a vincolo idrogeologico o idraulico.
Secondo il C.G.A.R.S., la circostanza che il Comune abbia messo a dimora essenze arboree con la partecipazione di associazioni e studenti è irrilevante per attribuire all’area la qualificazione di “polmone verde” o “giardino pubblico”, presupposto indefettibile per radicare la legittimazione sulla base dell’art. 3 dello statuto associativo. L’esiguità delle piantumazioni su un’area di oltre seimila metri quadrati avvalora l’assunto del primo Giudice. Non persuade neppure la tesi sull’art. 28 delle N.T.A.: la previsione di opere di sistemazione a verde rappresenta una parte di un più ampio progetto di interesse generale, e non la sua finalità esclusiva. Le zone “F”, per definizione, riguardano le parti del territorio destinate ad attrezzature e impianti di interesse generale.
Il Collegio enuncia il criterio generale: la questione della legittimazione di un’associazione ambientalista ad impugnare atti urbanistici non si risolve sulla base di una generica competenza di tutela ambientale, ma va scrutinata con riferimento ai singoli casi. Occorre verificare se gli atti contestati siano idonei a compromettere l’ambiente, con onere dell’associazione di dedurre in modo preciso gli elementi di fatto e di diritto a sostegno della propria posizione.
Infine, la circostanza che l’associazione non abbia manifestato interesse all’avviso pubblico esplorativo del 17 giugno 2021 postula il difetto di interesse, a prescindere dal rilievo del TAR sui limiti dell’oggetto sociale. La conferma dell’inammissibilità del ricorso introduttivo preclude l’esame delle censure di merito riproposte. Le spese del grado sono compensate.
Nota della Redazione
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