Reddito minimo e rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo (TAR Lombardia n. 1317 del 02.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il possesso di un reddito minimo idoneo al sostentamento dello straniero costituisce requisito soggettivo non eludibile ai fini del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno, perché attiene alla sostenibilità dell’ingresso nella comunità nazionale e all’inserimento nel contesto lavorativo. La carenza reddituale assume rilievo ostativo ai sensi dell’art. 5, comma 5, del D. Lgs. n. 286 del 1998 e non può essere superata da una capacità reddituale futura meramente ipotizzata. La valutazione prospettica del reddito esige infatti il fondamento su indici oggettivi ricavabili dal pregresso comportamento del richiedente. Ove manchino tali indici e non risulti superata l’incapienza, il diniego dell’Amministrazione resiste alle censure di violazione di legge e di eccesso di potere.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un’impresa individuale con sede in provincia di Monza e Brianza, presentava istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo. Il titolo era stato rilasciato dalla Questura di Milano nel 2016 ed era scaduto l’anno successivo. Il Questore di Milano, con provvedimento del 4 febbraio 2019, notificato il 26 marzo 2019, rigettava l’istanza.
Il diniego si fondava sull’esito di una verifica presso l’Agenzia delle Entrate: per tutti gli anni di imposta sarebbe emersa la mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi. L’Amministrazione rilevava inoltre l’assenza, negli anni 2017 e 2018, di mezzi di sussistenza adeguati. Il ricorrente impugnava il provvedimento innanzi al TAR Lombardia deducendo violazione di legge e eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifeste. La domanda cautelare era respinta. Il Ministero dell’Interno si costituiva chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina l’unica doglianza, con cui il ricorrente sostiene di avere avviato nel 2017 un’attività autonoma capace di garantirgli un reddito superiore ai parametri dell’assegno sociale, così sanando la pregressa incapienza. La tesi difensiva invoca una lettura dinamica e prospettica del livello reddituale, volta a valorizzare le possibilità di guadagno futuro.
La censura è infondata. Dalla documentazione versata in giudizio da entrambe le parti risulta che il ricorrente non ha conseguito redditi sufficienti al proprio sostentamento dal 2014 al 2018 compreso. Le dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2018 e 2019, pur riportanti importi superiori a € 8.000,00, sono tardive rispetto alla notifica del provvedimento e non attendibili: il loro contenuto è smentito dall’estratto conto I.N.P.S., che per il 2018 indica un reddito complessivo di € 865,00.
Il Tribunale esclude anche la natura transitoria della carenza reddituale. Dal 2014 in poi il ricorrente non ha mai percepito un reddito adeguato, almeno pari all’importo dell’assegno sociale, assunto quale limite minimo per il rilascio o il rinnovo del titolo di soggiorno. Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui il possesso del reddito minimo è requisito non eludibile, in quanto attinente alla sostenibilità dell’ingresso e alla capacità di contribuire allo sviluppo economico e sociale del Paese (Consiglio di Stato, III, 23 maggio 2017, n. 2399; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 18 luglio 2023, n. 1889; II, 2 novembre 2022, n. 2431).
La valutazione prospettica della capacità reddituale non può dunque reggersi su una mera ipotesi. Essa deve fondarsi su indici oggettivi desumibili dal pregresso comportamento del richiedente. Nemmeno in vista dell’udienza di merito il ricorrente ha prodotto elementi attestanti il superamento dell’incapienza negli anni 2018-2023, né l’avvio di un procedimento di riesame da parte dell’Amministrazione. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese in ragione delle peculiarità e della risalenza della controversia.
Nota della Redazione
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