Giudizio di ottemperanza: l’atto di riconoscimento del debito non prova l’avvenuto pagamento (TAR Sardegna n. 208 del 04.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, l’Amministrazione, per dimostrare di aver dato esecuzione a una sentenza di condanna al pagamento di una somma di denaro, deve fornire la prova dell’avvenuto adempimento, che generalmente si sostanzia nel decreto di liquidazione. La produzione di un mero atto di riconoscimento del debito, quale un decreto dirigenziale che confermi la spettanza della somma, non è idonea a integrare la prova dell’esecuzione del giudicato, in quanto non dimostra l’avvenuto pagamento. Ne consegue che, in presenza di un titolo esecutivo irrevocabile e dell’inutile decorso del termine di 120 giorni dalla notifica, il giudice dell’ottemperanza accoglie la domanda, assegnando all’Amministrazione un termine per adempiere e nominando sin da allora un commissario ad acta per il caso di perdurante inadempimento.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Nuoro, in funzione di giudice del lavoro, una sentenza di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della Retribuzione Professionale Docente per lo svolgimento di incarichi di supplenza, per un importo complessivo, oltre a rivalutazione e interessi.
La sentenza, divenuta irrevocabile per mancata impugnazione, era stata notificata all’Amministrazione. Decorso inutilmente il termine di legge, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna, chiedendo la declaratoria di mancata esecuzione del giudicato e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito depositando documentazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente accertato che l’Amministrazione aveva adempiuto solo in parte, corrispondendo le spese legali liquidate nella sentenza di cognizione, come comprovato dal relativo decreto di liquidazione. Nessuna prova è stata, invece, fornita riguardo al pagamento delle somme dovute a titolo di Retribuzione Professionale Docente.
Quanto alla documentazione prodotta dal Ministero, il Collegio ha osservato come essa consistesse in un atto di riconoscimento del debito, ossia un decreto della Dirigente Scolastica che confermava la spettanza della somma, e non nel necessario decreto di liquidazione che fosse in grado di dimostrare l’avvenuto adempimento.
Proprio su questo punto si incentra il principio affermato dal TAR: l’atto di riconoscimento del debito non equivale al pagamento e non può, quindi, valere come prova dell’esecuzione del giudicato. L’ottemperanza è dovuta sino a quando non sia dimostrato l’effettivo adempimento dell’obbligo di dare.
Il Tribunale ha, pertanto, dichiarato la cessazione della materia del contendere limitatamente alle spese legali e accolto l’istanza per il pagamento delle restanti somme. Ha assegnato all’Amministrazione un termine perentorio di 60 giorni per provvedere, nominando sin da subito il commissario ad acta nella figura del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, con facoltà di delega, che avrebbe provveduto alla liquidazione entro i successivi 60 giorni dal sollecito della ricorrente. Per tale funzione commissariale non è stato liquidato alcun compenso, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice.
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Nota della Redazione
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