Notifica diretta dell’avviso di addebito e disciplina applicabile: non serve la raccomandata informativa ex l. n. 890/1982 (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 4974 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La notifica dell’avviso di addebito eseguita dall’ente previdenziale mediante invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell’art. 30 del d.l. n. 78/2010, conv. in l. n. 122/2010, è disciplinata dalle pertinenti disposizioni sulla notifica delle cartelle di pagamento. In caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notifica si perfeziona decorsi dieci giorni dalla data di rilascio dell’avviso di giacenza e di deposito presso l’ufficio postale. A tale procedimento di notifica semplificato si applica il regolamento sul servizio postale ordinario, che non prevede l’obbligo di inviare la raccomandata informativa dell’avvenuta giacenza, e non già le norme della l. n. 890/1982.
Il Fatto
L’INPS aveva notificato a un contribuente un’intimazione di pagamento quale conseguenza di un avviso di addebito rimasto insoddisfatto. L’opposizione proposta contro tale atto era stata accolta dal Tribunale di Benevento, sul rilievo che l’avviso di addebito presupposto non era stato mai notificato e che, pertanto, era maturata la prescrizione quinquennale dei contributi.
La Corte d’appello di Napoli aveva confermato la decisione, ritenendo irregolare la notifica dell’avviso di addebito eseguita mediante posta ordinaria: l’INPS non aveva provato di aver invitato il debitore, temporaneamente irreperibile, a ritirare la raccomandata tramite l’invio di una specifica raccomandata informativa.
La Motivazione della Corte
L’INPS ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, deducendo la violazione dell’art. 26, primo comma, ultima parte, del d.P.R. n. 602/1973. Secondo l’istituto, la Corte territoriale aveva erroneamente applicato le disposizioni della l. n. 890/1982, concernenti la notifica a mezzo posta in materia civile, a un caso di invio diretto dell’atto, che avrebbe dovuto essere invece regolato dalle norme sul servizio postale ordinario.
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, richiamando il proprio più recente indirizzo interpretativo, espresso da Cass. n. 21847 del 2025 e confermato da Cass. n. 25162 del 2025 e Cass. n. 27617 del 2025. Tale indirizzo chiarisce che, quando l’INPS esercita la facoltà di notifica diretta dell’avviso di addebito tramite raccomandata con avviso di ricevimento, si applicano le disposizioni dettate per la notifica delle cartelle di pagamento e, quindi, il regolamento sul servizio postale ordinario.
In particolare, nell’ipotesi di temporanea assenza del destinatario, trova applicazione l’art. 25 delle Condizioni generali di servizio per l’espletamento del servizio universale postale, che prevede il deposito dell’invio presso l’ufficio postale e la consegna di un avviso di giacenza, senza richiedere l’invio di una successiva raccomandata informativa, adempimento previsto invece dall’art. 8, comma 4, della l. n. 890/1982. La notifica si perfeziona decorsi dieci giorni dalla data del deposito o da quella di spedizione dell’avviso di giacenza.
La sentenza impugnata, non allineata a tale principio, è stata pertanto cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, perché rivaluti il perfezionamento della notifica dell’avviso di addebito alla stregua della disciplina del servizio postale ordinario.
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Nota della Redazione
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