La destinazione urbanistica prevale sulla funzione pertinenziale delle aree (TAR Puglia n. 972 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le scelte del pianificatore comunale, volte al perseguimento degli interessi pubblici di riferimento, non possono essere modificate in ragione delle vicende proprietarie che occasionalmente riguardano le aree incluse negli strumenti di pianificazione. La concreta destinazione pertinenziale di un’area rispetto a un immobile situato in zona soggetta a regime edilizio più favorevole non comporta la riclassificazione dell’area medesima, che resta disciplinata dalle prescrizioni pianificatorie proprie della zona di appartenenza. Il progetto di sanatoria deve essere valutato nel suo complesso e non è suscettibile di essere parcellizzato e scomposto in distinte parti funzionali o elementi strutturali, sicché il diniego motivato in ragione della contrarietà dell’intervento, unitariamente considerato, alle norme di piano, legittimamente investe anche le opere interne che, singolarmente, sarebbero state ammesse.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un immobile sito nel centro storico del Comune di Poggiardo, acquisiva una porzione del lotto adiacente, sulla quale insisteva un locale deposito di remota costruzione. Dopo aver modificato e ridotto il vecchio vano, adibito a cucina, chiedeva il rilascio del permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001. Il Comune, con preavviso di rigetto del 24.5.2021, comunicava l’intenzione di negare l’istanza, ritenendo che sulla porzione di terreno successivamente acquistata non potesse essere realizzata alcuna nuova opera. All’esito delle osservazioni, l’Amministrazione confermava il proprio convincimento, disponeva il diniego del titolo edilizio e ingiungeva la demolizione delle opere ai sensi dell’art. 31 del T.U.E.
La ricorrente impugnava i provvedimenti, deducendo che la piccola porzione di terreno, avendo perso ogni legame con il precedente immobile ed essendo divenuta mera pertinenza dell’abitazione principale — ubicata in zona ove il Piano di Recupero del Centro Antico ammette interventi di tipo “C” — dovesse essere riclassificata secondo tale tipo di intervento e non secondo il tipo “B” proprio dell’area di appartenenza. Contestava, inoltre, l’assenza di istruttoria e di motivazione e la mancata comunicazione dell’avviso di avvio del procedimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso infondato. Ha preliminarmente rilevato che il piano di recupero del centro antico del 1985 non consente la realizzazione di nuove opere sul terreno acquistato dalla ricorrente, circostanza che imponeva il rigetto dell’istanza di sanatoria e l’adozione dell’ordine di demolizione, stante il contrasto dell’intervento con le prescrizioni pianificatorie.
Quanto alla dedotta funzione pertinenziale del locale destinato a cucina rispetto all’immobile principale, il Tribunale ha osservato che le scelte del pianificatore comunale sono volte al perseguimento di interessi pubblici e non possono essere rimodulate in ragione delle vicende proprietarie che occasionalmente riguardino le aree incluse nella pianificazione. La circostanza che una porzione di terreno sia divenuta accessoria di un fondo situato in zona con regime più favorevole non può quindi determinarne la riclassificazione.
Il Collegio ha poi escluso la riconducibilità dell’intervento al risanamento conservativo del locale preesistente: nelle osservazioni inoltrate al Comune la ricorrente aveva espressamente dichiarato che l’opera consisteva nella costruzione di un nuovo vano adiacente alla preesistente abitazione, e la relazione tecnica allegata all’istanza di sanatoria precisava che gli indici planovolumetrici erano aumentati. La previsione di piano che consente l’inserimento di servizi di cucina è stata interpretata nel senso che essa ammette l’allestimento di cucine all’interno di vani preesistenti, senza creazione di nuova volumetria, non potendo altrimenti risultare vanificata la prescrizione che, nell’area, consente soltanto interventi di risanamento conservativo.
Il Tribunale ha infine respinto la censura relativa all’estensione del diniego alle opere interne all’immobile originario, richiamando il principio per cui il progetto di sanatoria va valutato nel suo complesso, senza possibilità di parcellizzazione in distinte parti funzionali. La ricorrente potrà tuttavia presentare una nuova istanza di sanatoria con esclusivo riferimento alle opere interne, qualora dimostri l’autonomia funzionale di tali opere rispetto al fabbricato destinato a cucina. Le spese sono state compensate per la mancata costituzione dell’Amministrazione intimata.
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Nota della Redazione
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