Regolamento comunale e stazionamento dei natanti: no alla partecipazione procedimentale (Cons. Stato n. 8025 del 07.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’attività diretta all’emanazione degli atti normativi, tra cui i regolamenti comunali, è espressamente esclusa dall’ambito di applicazione delle norme sulla partecipazione al procedimento amministrativo ai sensi dell’art. 13 l. 241/1990. La facoltà del Sindaco di indire pubbliche assemblee prima dell’adozione di provvedimenti di rilevante interesse costituisce mera eventualità e non obbligo, sicché la sua omissione non integra vizio di legittimità. Il regolamento comunale, in quanto fonte di pari grado, può modificare le determinazioni regolamentari precedenti, anche di natura settoriale. Il generico richiamo, nell’epigrafe del ricorso, alla richiesta di annullamento degli atti presupposti, connessi e conseguenti non è sufficiente a radicare l’impugnazione degli stessi, dovendo i provvedimenti essere puntualmente inseriti nell’oggetto della domanda.
Il Fatto
Le ricorrenti hanno impugnato davanti al TAR Liguria la delibera consiliare con cui il Comune ha approvato il regolamento per lo stazionamento a terra dei natanti in località Marina di Manarola, nonché la delibera di Giunta che ne stabilisce le condizioni operative. Il primo giudice ha respinto il ricorso, ritenendo le censure in parte infondate, in parte inconferenti e in parte inammissibili per mancata impugnazione delle singole concessioni di suolo pubblico.
Le appellanti hanno riproposto i nove motivi di primo grado, chiedendo anche l’acquisizione degli atti di un procedimento penale a carico di alcuni amministratori comunali. Il Comune e i controinteressati hanno resistito al gravame.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie l’eccezione di inammissibilità dei documenti relativi al procedimento penale, trattandosi di atti producibili in primo grado e comunque concernenti la fase delle indagini preliminari, sfociata in archiviazione, irrilevante ai fini della decisione. Ne dispone lo stralcio.
Nel merito, l’appello è infondato. Quanto alla dedotta violazione degli artt. 3, 7 e 10 l. 241/1990 e dell’art. 8 d.lgs. 267/2000, la Corte ribadisce che l’art. 13 l. 241/1990 esclude dall’ambito applicativo delle norme sulla partecipazione l’attività diretta all’emanazione di atti normativi, categoria cui appartiene il regolamento impugnato. La disposizione statutaria che richiama l’art. 8 riconosce al Sindaco la mera facoltà, e non l’obbligo, di indire pubbliche assemblee.
Le censure di illogicità e contraddittorietà sono generiche e attingono inammissibilmente al merito delle scelte discrezionali. Il regolamento, essendo fonte di pari grado, può modificare le precedenti determinazioni regolamentari, anche di polizia urbana. Le norme del Piano Regolatore Generale invocate dalle appellanti disciplinano il rimessaggio delle imbarcazioni e la futura attività edilizia, non lo stazionamento a terra, e non pongono alcun divieto di individuare altre aree pubbliche.
Quanto alle singole concessioni, il generico richiamo agli atti presupposti non ne radica l’impugnazione, secondo il principio espresso da Cons. Stato, Sez. V, n. 4459/2023. La censura relativa alla collocazione dei posti barca afferisce ai singoli provvedimenti concessori, estranei al petitum. Le doglianze sul codice della strada e sul regolamento COSAP sono inconferenti, prevalendo il regolamento impugnato per il principio di specialità. La condanna alle spese di primo grado non presenta profili di abnormità o sproporzione.
L’appello è respinto, con compensazione delle spese del grado per la peculiarità della fattispecie.
Nota della Redazione
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