Riconoscimento titolo estero e silenzio del Ministero: obbligo di provvedere (TAR Lazio n. 16264 del 16.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell’Unione europea, disciplinato dal d.lgs. n. 206/2007, l’autorità competente è individuata dall’art. 5 del medesimo decreto. Ai fini della sussistenza dell’obbligo di provvedere è necessaria e sufficiente la presentazione di una formale istanza e la scadenza del relativo termine, senza che sia intervenuto alcun pronunciamento dell’Amministrazione. Il termine complessivo entro cui deve essere adottato il provvedimento conclusivo è di quattro mesi, somma del termine di trenta giorni per l’accertamento della completezza documentale e del termine di tre mesi per la decisione sul riconoscimento. Decorso inutilmente tale termine, il silenzio dell’Amministrazione integra silenzio inadempimento e il giudice amministrativo ordina di provvedere, nominando il Commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inerzia.

Il Fatto

La ricorrente ha conseguito in Spagna un titolo abilitante per l’insegnamento nel sostegno della scuola secondaria di secondo grado. Con istanza presentata nel giugno 2025 sulla piattaforma digitale del Ministero dell’Istruzione e del Merito, ha chiesto il riconoscimento del titolo ai fini dell’esercizio della professione di docente.

Decorso il termine di conclusione del procedimento senza alcun provvedimento, la ricorrente ha proposto ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. per l’accertamento del silenzio inadempimento e la condanna dell’Amministrazione a provvedere, con nomina di un Commissario ad acta in caso di perdurante inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla ricognizione del quadro normativo. Quanto al procedimento di riconoscimento dei titoli conseguiti in altro Stato membro, l’art. 5 del d.lgs. n. 206/2007 individua l’autorità competente nel soppresso Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che ha assunto la denominazione di Ministero dell’Istruzione e del Merito per effetto dell’art. 6 del decreto legge n. 173/2022, convertito con legge n. 604/2022.

La sussistenza dell’obbligo di provvedere richiede due soli presupposti: la presentazione di una formale istanza e la scadenza del relativo termine senza che sia intervenuto alcun pronunciamento dell’Amministrazione. Il Tribunale verifica quindi la dimensione temporale del procedimento, richiamando l’art. 2 della legge n. 241/1990 e l’art. 16, commi 2 e 6, del d.lgs. n. 206/2007.

La norma secondaria prevede che, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, l’autorità accerti la completezza della documentazione e ne dia notizia all’interessato, richiedendo le eventuali integrazioni necessarie. Il provvedimento sul riconoscimento deve poi essere adottato nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa. Ne deriva, secondo il Collegio, che il termine complessivo per l’emissione del provvedimento conclusivo è di quattro mesi, ove si renda necessaria la richiesta di integrazioni.

Nel caso di specie il termine risulta scaduto alla data di proposizione del ricorso, senza che fosse adottato il provvedimento finale espresso e senza che dagli atti emergessero elementi probatori contrari. Il silenzio inadempimento è pertanto configurabile e il ricorso è accolto.

Il Tribunale ordina al Ministero di provvedere con provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza, tenendo conto che si tratta di procedimenti “di massa” connotati da un elevatissimo numero di richieste. Per il caso di persistente inadempienza nomina sin d’ora il Commissario ad acta, con facoltà di delega, per provvedere nell’ulteriore termine di 90 giorni dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione. Le spese di lite, liquidate in € 500,00 oltre accessori, seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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