Annullamento della delibera ARERA per invalidità del decreto ministeriale presupposto (TAR Lombardia n. 1273 del 26.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento a competenze ripartite delineato dall’art. 38-bis del D.L. n. 83/2012, la deliberazione con cui l’Autorità di regolazione liquida il corrispettivo di reintegrazione dei costi delle unità termoelettriche essenziali per la sicurezza del sistema gas costituisce l’atto finale di una catena procedimentale che trova il proprio presupposto nel decreto ministeriale e nell’avviso del gestore della rete. Il ricorso che impugni la sola delibera, senza censurare gli atti a monte che hanno fissato il criterio di riconoscibilità dei costi per il solo periodo di disponibilità, è inammissibile per carenza di interesse: l’eventuale annullamento non arrecherebbe alcuna utilità al ricorrente, divenuto inoppugnabile il provvedimento presupposto che vincola l’Amministrazione. La declaratoria di inammissibilità si estende al ricorso per motivi aggiunti che deduca vizi di invalidità derivata dalla medesima delibera.
Il Fatto
La società ricorrente gestisce unità termoelettriche alimentabili con combustibili diversi dal gas. Per l’anno termico 2013/2014 offrì la disponibilità dei propri impianti ad essere inseriti nella lista delle unità essenziali per la sicurezza del sistema gas, come previsto dall’art. 38-bis del D.L. n. 83/2012, e chiese all’Autorità il riconoscimento del corrispettivo di reintegrazione.
Con la delibera n. 113/2018/R/eel l’Autorità respinse l’istanza, sul rilievo che i costi e i ricavi rilevanti fossero soltanto quelli del periodo di criticità compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2014, e non quelli dell’intero anno termico. La società impugnò tale delibera davanti al TAR Lombardia. Con successiva delibera n. 636/2022/R/eel l’Autorità approvò gli standard per la valutazione di congruità delle voci di costo; anche tale atto fu impugnato con motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina in via preliminare l’eccezione di inammissibilità per mancata impugnazione del decreto ministeriale del 13 settembre 2013 e la ritiene fondata. L’intera impostazione del ricorso ruota attorno alla pretesa che i costi fissi siano riconosciuti per l’intero anno termico e non pro rata temporis, assumendo la frontale violazione dell’art. 38-bis del D.L. n. 83/2012.
Il percorso argomentativo muove dalla ricostruzione della filiera. Il Ministero dello Sviluppo Economico, con il D.M. 13 settembre 2013, ha stabilito all’art. 1, comma 6, che l’offerta dovesse indicare il corrispettivo per la remunerazione del costo fisso da corrispondere per la sola disponibilità dell’impianto garantita dal 1° gennaio al 31 marzo 2014. In coerenza, l’avviso pubblicato dal gestore della rete ha ripetuto identica formula. La previsione non lascia margini interpretativi sulla remunerabilità dei costi per il solo periodo di disponibilità.
Il Tribunale qualifica la delibera impugnata come atto finale della catena procedimentale, intervenuto nella fase di liquidazione a seguito dell’istanza di reintegrazione, e ne rileva la piena coerenza con gli atti a monte adottati dagli altri soggetti coinvolti. A fronte del chiaro disposto del decreto ministeriale, espressamente richiamato nelle premesse della delibera, l’Autorità non avrebbe potuto adottare un criterio diverso dal riconoscimento proporzionale al periodo di disponibilità fissato dalla legge.
Da qui la conseguenza decisiva: né il decreto ministeriale né l’avviso del gestore sono stati impugnati, né tempestivamente né in giudizio. L’annullamento della delibera non recherebbe alla ricorrente alcun vantaggio, essendo divenuto inoppugnabile il provvedimento presupposto che ne costituisce il fondamento normativo. Il ricorso introduttivo è pertanto inammissibile per carenza di interesse.
La declaratoria si propaga al ricorso per motivi aggiunti, fondato su vizi di invalidità derivata dalla medesima delibera. Le spese sono compensate in ragione della novità e complessità delle questioni trattate.
Nota della Redazione
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