Remand cautelare e nuovo provvedimento satisfattivo: cessazione della materia (TAR Trentino-Alto Adige n. 227 del 04.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Quando l’amministrazione, a seguito di un’ordinanza di remand cautelare, adotti un nuovo provvedimento che esprime una volontà di provvedere autonoma e indipendente dall’esecuzione della pronuncia cautelare, il ricorso avverso il precedente atto non è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Se il nuovo provvedimento ha contenuto pienamente satisfattivo della pretesa azionata, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere. La distinzione riposa sulla natura del nuovo atto, che costituisce un nuovo giudizio dell’amministrazione e non mera esecuzione del provvedimento cautelare. Le spese seguono la soccombenza, salvo compensazione nei confronti delle amministrazioni non costituite che abbiano espresso parere favorevole.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune aveva rigettato l’istanza di autorizzazione alla realizzazione di un nuovo impianto di telefonia mobile. Il diniego era stato adottato ai sensi dell’art. 10, comma 3 del D.P.P. del 13 novembre 2013, n. 36.
Il ricorso denunciava l’intervenuta autorizzazione per silenzio assenso ai sensi dell’art. 7-bis, comma 2, legge della Provincia Autonoma di Bolzano 18 marzo 2002, n. 6, oltre al mancato rispetto delle garanzie partecipative, in particolare il preavviso di cui all’art. 11-bis della L.P. n. 17/1993, e vizi istruttori sul rischio geologico dell’area. Il Comune e la Provincia Autonoma di Bolzano non si sono costituiti.
La Motivazione della Corte
Con ordinanza collegiale n. 37/2024 dell’8.5.2024 il Tribunale, delibando i motivi, aveva ritenuto il gravame non privo di fumus boni iuris, specie quanto al contraddittorio procedimentale e ai vizi istruttori sulla pericolosità geologica. Ha quindi concesso la tutela cautelare nella forma del remand, ordinando all’amministrazione di riesaminare l’istanza alla luce del secondo motivo e della relazione geologica prodotta in giudizio.
Successivamente il Comune, con provvedimento n. 1/2024 del 7.6.2024, ha revocato il precedente diniego e rilasciato l’autorizzazione richiesta. La ricorrente ha allora dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
Il Collegio affronta la qualificazione dell’esito processuale. Il punto dirimente è che il Comune, a seguito dell’ordinanza di remand, ha effettuato una nuova valutazione e adottato un atto di espressione di una nuova volontà di provvedere, che costituisce un nuovo giudizio, autonomo ed indipendente dall’esecuzione della pronuncia cautelare.
Da ciò il Tribunale trae la conseguenza che, riguardo al ricorso avverso il precedente provvedimento, non va dichiarata l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Il contenuto del nuovo atto è pienamente satisfattivo della pretesa azionata, onde va dichiarata la cessazione della materia del contendere. Il Collegio applica l’art. 34, co. 5, cod. proc. amm.
Quanto alle spese, esse seguono la soccombenza. Il Comune è condannato alla rifusione in favore della ricorrente, liquidate in complessivi Euro 2.000,00 oltre IVA, CPA ed altri oneri di legge, nonché alla restituzione del contributo unificato. Le spese nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano e dell’Agenzia provinciale per l’Ambiente e la Tutela del Clima sono compensate, stante il parere positivo espresso dall’Agenzia e la mancata costituzione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.