Funzione assistenziale Covid-19: no a maggiorazione aggiuntiva al ricavo DRG (TAR Lombardia n. 1841 del 17.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il finanziamento della funzione assistenziale Covid-19 relativa ai costi di attesa dei posti letto di ricovero per acuti è determinato nei limiti dei costi effettivamente sostenuti dagli erogatori, al netto di quanto già percepito a titolo di riconoscimento regionale. Esso non può eccedere tale misura, in applicazione del divieto di doppio finanziamento e del principio eurounitario che impone di non superare i costi effettivamente sostenuti. Ne consegue che l’incremento tariffario Covid-19 non è aggiuntivo al ricavo di DRG ordinario, non esistendo alcuna previsione che ne imponga la sommatoria. Il decreto regionale che recepisce tali criteri non modifica la delibera di Giunta a monte, ma ne costituisce pedissequa attuazione della disciplina nazionale.

Il Fatto

La società ricorrente gestisce una struttura sanitaria accreditata con il Servizio Sanitario Regionale della Lombardia e da anni a contratto con l’ATS competente per l’erogazione di prestazioni di ricovero e cura. Ha impugnato il decreto della Direzione Generale Welfare regionale n. 7535 del 22 maggio 2023, che ha approvato le assegnazioni relative alla funzione dei costi di attesa dei posti letto per acuti destinati a pazienti Covid-19 per l’anno 2020, e i relativi allegati.

La doglianza riguarda l’allegato 1, nella parte in cui assegna alla ricorrente un importo inferiore a quello ritenuto spettante. Secondo la tesi attorea, il provvedimento avrebbe sommato ai ricavi delle prestazioni per i ricoveri le maggiorazioni Covid-19, in contrasto con i criteri della DGR n. XI/5882 del 24 gennaio 2022, e si fonderebbe su dati contabili diversi dalle rendicontazioni richieste. Si è costituita la Regione Lombardia per resistere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama la propria recente pronuncia (TAR Lombardia, sez. V, n. 1721/2024), che ha chiarito i rapporti tra la delibera di Giunta del 2022 e i decreti attuativi, con ricadute anche in punto di giurisdizione. Le contestazioni sulla quantificazione degli importi e sui meccanismi di calcolo della remunerazione contrattuale sono dichiarate inammissibili, perché introdotte solo con la memoria di replica non notificata e estranee al thema decidendum; esse involgono il calcolo del finanziamento dovuto in applicazione dei criteri, materia attratta alla giurisdizione del giudice ordinario.

Il thema si concentra, dunque, sulla verifica della legittimità degli aspetti metodologici definiti a valle e sulla eventuale modifica delle regole stabilite a monte. Il Tribunale ricostruisce il quadro normativo: l’art. 4 del D.L. n. 34/2020, convertito con la legge n. 77/2020, e il D.M. Salute del 12 agosto 2021, che impone di tener conto di quanto già riconosciuto e stabilisce che l’importo della funzione non può eccedere i costi sostenuti dagli erogatori, al netto di quanto già percepito.

Il Collegio distingue due principi non sovrapponibili. Il divieto di doppio finanziamento, di derivazione eurounitaria e generale regola di sana gestione finanziaria, impedisce che il medesimo costo sia rimborsato due volte. Il principio in materia di aiuti di Stato limita l’intervento pubblico ai costi effettivamente sostenuti per le attività effettivamente svolte.

Su questa base, nessun provvedimento avrebbe potuto stabilire che la maggiorazione Covid fosse aggiuntiva al ricavo DRG ordinario. La DGR n. 5882/2022, all’allegato 2, ribadisce il limite dei costi sostenuti al netto di quanto già percepito, e l’allegato 1 del decreto impugnato si esprime nello stesso senso. Il decreto non è quindi contraddittorio con la delibera a monte, né introduce un criterio illogico: è semmai la ricorrente a introdurre l’elemento spurio dei ricavi, non considerato dalla disciplina. Il ricorso è rigettato perché infondato, con condanna alle spese in favore della Regione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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