Inammissibile rendita vitalizia per difetto di domanda amministrativa e giurisdizione contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 407 del 22.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia pensionistica la domanda volta alla costituzione della rendita vitalizia è inammissibile quando manchi del tutto la documentazione afferente alla fase amministrativa, non essendo ammessi i ricorsi che propongono domande sulle quali non si sia provveduto in sede amministrativa, ai sensi dell’art. 153 del D. Lgs. 174/2016. Difetta inoltre la giurisdizione della Corte dei conti quando il ricorrente non deduca in via immediata e diretta il diritto a prestazioni pensionistiche, ma chieda l’accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con l’ente datore e la conseguente regolarizzazione contributiva: siffatte pretese, di contenuto contributivo, afferiscono al rapporto di lavoro e sono devolute al Giudice Ordinario ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 165/2001. Irrilevante è il petitum formale di riliquidazione del trattamento pensionistico, dovendosi guardare al petitum sostanziale, essendo la rideterminazione della pensione effetto mediato e indiretto dell’accertamento del rapporto lavorativo.
Il Fatto
Il ricorrente, già dipendente regionale in quiescenza, ha sostenuto di aver svolto corsi gestiti dalla Regione dal gennaio 1980 fino all’assunzione, da equiparare a rapporto di lavoro subordinato. Da ciò la pretesa che l’ente avesse dovuto versare i relativi contributi previdenziali, con conseguente riliquidazione della pensione calcolata senza tenerne conto. In subordine ha chiesto l’attribuzione della rendita vitalizia.
Adito il Tribunale di Napoli, il Giudice del Lavoro ha dichiarato con ordinanza il proprio difetto di giurisdizione, indicando competente la Corte dei conti, davanti alla quale il giudizio è stato riassunto. L’INPS ha eccepito la carenza della domanda amministrativa, anche quanto alla rendita vitalizia, e la prescrizione quinquennale dei ratei; la Regione non si è costituita.
La Motivazione della Corte
Sulla domanda di rendita vitalizia la Corte ha rilevato che manca del tutto in atti la documentazione della fase amministrativa avente specificamente ad oggetto quel beneficio. L’art. 153 del D. Lgs. 174/2016, che ripropone la norma dell’art. 71, lett. B, del R.D. 13 agosto 1933, n. 1038, non ammette i ricorsi che propongono domande sulle quali non si sia provveduto in sede amministrativa. La domanda è pertanto inammissibile.
Sull’accertamento del rapporto di lavoro subordinato per il periodo dei corsi regionali, il Giudice Unico ha dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti. Il ricorrente non ha dedotto in via immediata e diretta il diritto a prestazioni pensionistiche, devolute alla cognizione contabile dagli artt. 13 e 62 del DPR 1214/1934, ma l’esistenza del rapporto con l’ente datore e le conseguenti pretese di regolarizzazione contributiva. Tali pretese derivano dal previo riconoscimento del rapporto di pubblico impiego e sono devolute al Giudice Ordinario ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 165/2001.
La Corte ha precisato che non rileva la richiesta di riliquidazione del trattamento pensionistico, poiché ai fini della determinazione del giudice competente si guarda al petitum sostanziale. La rideterminazione della pensione costituisce solo l’effetto mediato e indiretto dell’accertamento, da eseguire in sede ordinaria, del rapporto di lavoro e dell’obbligo contributivo del datore.
Le pretese di contenuto contributivo del prestatore verso l’ente di appartenenza afferiscono al rapporto di lavoro e restano estranee, per quanto connesse, al rapporto previdenziale. È ius receptum che tra lavoratore, datore ed ente previdenziale non sussista un rapporto trilaterale, ma tre distinti rapporti bilaterali: ne deriva l’esclusione di un litisconsorzio necessario con l’ente previdenziale sulla domanda contributiva verso il datore (Cass. Sez. Lavoro, 3/7/2004, n. 12213). La Corte richiama sul punto anche Sez. Campania, n. 58/2016 e Sez. Puglia, n. 1611/2013.
Poiché il Giudice del Lavoro ha già negato la propria giurisdizione, la Corte ha disposto la trasmissione degli atti alle Sezioni Unite della Cassazione per la risoluzione del conflitto negativo di giurisdizione, con spese al definitivo.
Nota della Redazione
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