Accertamento causa di servizio estraneo a pensione privilegiata difetta giurisdizione contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 40 del 29.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Spetta alla Corte dei conti la giurisdizione sull’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio solo quando tale accertamento sia finalizzato al riconoscimento della pensione privilegiata. La sola domanda di mero accertamento è ammissibile davanti al giudice contabile purché l’interesse sostanziale perseguito sia di natura pensionistica. Se, invece, la domanda amministrativa e il conseguente diniego riguardano l’equo indennizzo, la controversia è devoluta al giudice del rapporto di lavoro, da individuarsi nel giudice amministrativo. La diversità dell’oggetto della verifica — nesso tra evento e infermità ai fini pensionistici, rapporto tra infermità e menomazione ai fini indennitari — comporta l’autonomia dei due plessi giurisdizionali ed esclude la possibilità per il ricorrente di scegliere il giudice.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente del Ministero dell’interno in servizio presso la questura di Napoli come agente scelto tecnico della Polizia di Stato, aveva in precedenza prestato servizio alle dipendenze del Ministero della difesa, partecipando a una missione fuori area in Kosovo. A seguito di accertamenti sanitari gli veniva riconosciuta la dipendenza da causa di servizio di alcune patologie. Con domanda del 14.03.2017 chiedeva il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, ai fini dell’equo indennizzo, anche per la sincope vaso-vagale di tipo misto.
Con nota ministeriale n. 333/H/5300/ROC, notificata in data 08.05.2020, l’amministrazione negava il nesso causale. Il ricorrente adiva allora la Corte dei conti, chiedendo l’accertamento del diritto al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio con menomazione ascrivibile alla 7° categoria, tabella A, d.P.R. n. 834/1981. Il Ministero dell’interno eccepiva il difetto di giurisdizione, rilevando che il provvedimento impugnato riguardava l’equo indennizzo e non la pensione privilegiata.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il profilo della rappresentanza in giudizio, richiamando l’art. 417-bis, secondo comma, cod. proc. civ., espressamente richiamato dall’art. 158, comma 2, c.g.c.. Da tale disciplina discende che i Ministeri convenuti sono ritenuti rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, anche quando abbiano depositato propria memoria di costituzione. La questione pregiudiziale centrale è però il difetto di giurisdizione.
Il giudice contabile ricostruisce il criterio distintivo. Secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 4325/2014, la giurisdizione della Corte dei conti sussiste non solo quando la domanda di accertamento della causa di servizio sia proposta insieme alla domanda di condanna al pagamento del trattamento pensionistico, ma anche quando sia proposta la sola domanda di mero accertamento, purché essa costituisca il presupposto del trattamento pensionistico privilegiato. La Corte richiama anche le Sezioni Riunite n. 12/2023, che hanno ritenuto ammissibile la controversia sul mero accertamento della dipendenza da causa di servizio, a prescindere dalla domanda amministrativa, quando il soggetto sia ancora in servizio.
Nel caso concreto, però, l’accertamento non è invocato a fini pensionistici. Nella domanda amministrativa e nelle conclusioni del ricorso non si fa cenno all’interesse pensionistico: il riconoscimento richiesto è finalizzato all’equo indennizzo. La Corte osserva inoltre che, ai sensi dell’art. 67 d.P.R. n. 1092/1973, per la pensione privilegiata le infermità non devono essere suscettibili di miglioramento, requisito che dalla perizia di parte non emerge, anzi la patologia appare soggetta a possibile remissione.
La Corte distingue così i due sistemi di tutela. L’accertamento della dipendenza da causa di servizio è presupposto comune di più diritti, ma la controversia sull’equo indennizzo è devoluta al giudice del rapporto di lavoro, mentre quella sulla pensione privilegiata spetta al giudice delle pensioni. Richiamando la Cass. civ. Sez. un. n. 6997/2010 e la sez. Sicilia n. 892/2016, si afferma che l’equo indennizzo trova fondamento nel rapporto di impiego, non in quello previdenziale. Il Cons. Stato n. 142/2020 ribadisce l’autonomia dei due plessi e l’esclusione della rilevanza del giudicato formatosi su uno dei due benefici.
Ne consegue la declaratoria di difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo, individuato ai sensi degli artt. 2 e 3 d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 133, comma 1, lett. i, d.lgs. n. 104/2010. La riassunzione dovrà avvenire nei termini previsti, ai sensi dell’art. 17 c.g.c., fatte salve le eventuali decadenze già maturate. Le spese sono compensate ai sensi dell’art. 31 c.g.c.
Nota della Redazione
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