Requisiti concorsuali alternativi e soccorso istruttorio nel pubblico impiego (C.G.A.R.S. n. 617 del 30.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di concorsi pubblici, ove la lex specialis preveda requisiti di ammissione alternativi tra loro, il candidato che abbia univocamente dichiarato nel modulo di domanda il possesso di uno di essi, corredandolo di idonea documentazione, non può essere escluso per il fatto di avere parimenti indicato, con un segno grafico, anche il requisito alternativo. L’eventuale errore materiale di compilazione non giustifica l’esclusione, dovendo l’Amministrazione attivare il soccorso istruttorio di cui all’art. 6, comma 1, lett. b), legge n. 241/1990, sempre che la regolarizzazione non comporti l’inserimento di elementi diversi ed ulteriori rispetto a quelli già dichiarati. Il principio di autoresponsabilità si contempera con quelli di buona fede e affidamento. È viziato da ultrapetizione e da difetto di motivazione il capo di sentenza che accolga un ricorso incidentale senza indicare le censure ritenute fondate. Gli appelli proposti avverso i capi caducati, volti a modificare una graduatoria ormai definita, sono improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.
Il Fatto
La Città Metropolitana di Catania indice un concorso per titoli ed esami per la copertura di un posto di Dirigente Avvocato. La candidata poi risultata vincitrice partecipa dichiarando, nel modulo predisposto dall’Amministrazione, il possesso di più requisiti alternativi previsti dal bando: in particolare, cinque anni di servizio di ruolo in posizioni per le quali è richiesta la laurea, e tre anni di servizio unitamente al dottorato di ricerca. Accanto a quest’ultima dichiarazione appone una “X”.
Il TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, con sentenza n. 3297 del 2024, accoglie il ricorso incidentale di un candidato che contesta la pertinenza del dottorato in Economia e Politica Agraria al profilo di avvocato dirigente, ritenendo così assente il requisito soggettivo di partecipazione. Accoglie in parte anche il ricorso incidentale di altro candidato, riconoscendogli la prima posizione, e respinge il ricorso incidentale della vincitrice. Avverso tale pronuncia propongono appello, con distinti gravami poi riuniti, la vincitrice, un candidato terzo in graduatoria e altra candidata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio riunisce gli appelli ai sensi dell’art. 96, comma 1, c.p.a. ed esamina anzitutto il gravame della vincitrice. La difesa dell’appellante contesta l’accoglimento del ricorso incidentale fondato sulla asserita non pertinenza del dottorato, deducendo violazione della lex specialis e del favor partecipationis.
La censura è fondata. Il bando prevede all’art. 1, comma 1, nn. 2 e 3 requisiti specifici espressamente qualificati come alternativi tra loro, e onera il candidato di dichiararne il possesso, comminando l’esclusione solo per l’omessa dichiarazione di alcuno di essi. La candidata aveva analiticamente indicato alla lettera h) del modulo gli anni di servizio, le qualifiche e le decorrenze, allegando i certificati di servizio e di lodevole servizio del Comune di provenienza. L’apposizione della “X” accanto al requisito del dottorato si spiega quindi agevolmente e non può valere a escludere la valutabilità del requisito di cui al n. 2, pure dichiarato.
La Corte richiama l’indirizzo consolidato sulla soccorribilità dell’errore materiale. Secondo Cons. Stato, sez. IV, n. 2474 del 2025, il soccorso istruttorio è ammesso nei concorsi per emendare imprecisioni che non introducano elementi ulteriori rispetto a quelli già dichiarati; analoga linea è confermata da Cons. Stato, sez. V, n. 9387 del 2023 e da Cons. Stato, sez. IV, n. 4017 del 2024, che esclude l’esclusione fondata su meri tecnicismi informatici. Il limite resta la mancata allegazione di un titolo valutabile, perché ciò violerebbe la par condicio.
Ne deriva la riforma del capo che aveva accertato l’assenza del requisito e la conferma della collocazione della vincitrice al primo posto con punti 62,62. Quanto all’accoglimento del ricorso incidentale dell’altro candidato, la sentenza è viziata da ultrapetizione e da inesistenza di motivazione, avendo il primo giudice riconosciuto la prima posizione senza alcuna argomentazione e senza che risultino censure sui requisiti della vincitrice.
Gli altri appelli principali, volti a scalzare il primo classificato o a ridurre i punteggi altrui, sono dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse: nessuna delle censure è astrattamente idonea a sostituire la vincitrice. Per la stessa ragione sono improcedibili gli appelli incidentali condizionati.
Nota della Redazione
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