Requisiti di capacità tecnica e consorzi di cooperative nelle gare museali (Cons. Stato n. 6754 del 30.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nelle gare per l’affidamento di servizi museali integrati, la consorziata può spendere ai fini della qualificazione i requisiti maturati eseguendo i servizi quali esecutrice designata del consorzio di cooperative, poiché la lex specialis richiede l’esecuzione del servizio e non la titolarità del contratto pubblico. La mera pendenza di un procedimento antitrust non integra causa di esclusione né obbligo dichiarativo autonomo, potendo l’illecito assumere rilievo solo a seguito di una decisione dell’Autorità che accerti la violazione. L’omissione dichiarativa, di per sé, non è causa di esclusione ove non sussista uno specifico obbligo di dichiarazione imposto dalla stazione appaltante, in applicazione del principio di tassatività delle cause di esclusione. Il provvedimento antitrust sopravvenuto non opera retroattivamente e non inficia la legittimità dell’aggiudicazione, misurata secondo il principio del tempus regit actum.
Il Fatto
La società appellante chiede la riforma della sentenza con cui il TAR Lazio ha respinto il ricorso per l’annullamento dell’aggiudicazione della gara indetta da Consip per l’affidamento in concessione dei servizi museali integrati e di biglietteria presso il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia. L’aggiudicazione era stata disposta in favore di una cooperativa concorrente.
In primo grado la società aveva dedotto vizi propri dell’aggiudicazione — difetto del requisito di capacità tecnico-professionale per il servizio di biglietteria, omessa dichiarazione della pendenza del procedimento antitrust e delle violazioni giuslavoristiche — e vizi della lex specialis, diretti a travolgere l’intera procedura. Il Tribunale ha ritenuto infondate tutte le censure. La società ha proposto appello reiterando i motivi, mentre le resistenti hanno eccepito l’inammissibilità di alcune censure e, nel merito, la reiezione.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato ritiene di poter prescindere dall’esame delle eccezioni di rito, stante l’infondatezza nel merito dell’appello. Sul primo motivo, la censura secondo cui la cooperativa non avrebbe potuto avvalersi dell’esperienza maturata nell’esecuzione del servizio presso il Parco Archeologico del Colosseo, riconducibile al consorzio, è dichiarata inammissibile ai sensi dell’art. 104, primo comma, cod. proc. amm., perché non proposta in primo grado.
Nel merito, la Sezione osserva che la lex specialis identifica il requisito non nella titolarità di un contratto pubblico, bensì nell’esecuzione di servizi di biglietteria. Il requisito, dunque, non richiedeva di provare l’imputazione giuridica dei contratti, ma l’esecuzione degli stessi, che la cooperativa ha indicato nel DGUE in quelli attestati dalle certificazioni ministeriali. Sul piano giuridico, sebbene il consorzio di cooperative sia soggetto autonomo e unico contraente, le consorziate possono partecipare autonomamente alle procedure e spendere i requisiti delle attività svolte quali esecutrici designate, in linea con l’equiparazione ai consorzi stabili operata dalla giurisprudenza (Cons. Stato n. 3144 del 2024).
Quanto alla mancata esclusione per le irregolarità commesse nell’esecuzione, la Corte richiama la giurisprudenza di Sezione sulla rilevanza a fini escludenti della pendenza di un procedimento antitrust (Cons. Stato n. 606 del 2024 e n. 5990 del 2022), la quale richiama la pronuncia della Corte di giustizia UE del 24 ottobre 2018, in causa C-124/17: l’illecito antitrust assume rilievo solo se oggetto di una decisione dell’Autorità che sanzioni il comportamento. Ne deriva che non sussisteva alcun onere dichiarativo, ribadendo l’irrilevanza della mera omissione dichiarativa in forza del principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all’art. 10 del Codice dei contratti pubblici.
La delibera antitrust del 25 marzo 2025 è sopravvenuta alla gara, all’aggiudicazione e ai giudizi, e non produce effetti retroattivi: la legittimità dell’aggiudicazione si misura secondo la regola del tempus regit actum. Le conseguenze del provvedimento possono semmai rilevare sul piano dell’autotutela, rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante. Quanto alla composizione della commissione giudicatrice, la Corte esclude l’illegittimità, non essendo necessaria la predeterminazione dei criteri di scelta ove risultino garantite trasparenza e competenza (Cons. Stato n. 2819 del 2022). L’appello è integralmente respinto, con compensazione delle spese per la complessità delle questioni.
Nota della Redazione
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