SCIA in sanatoria, niente silenzio assenso e no sanatoria parziale (TAR Sicilia n. 1835 del 06.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di SCIA in sanatoria di cui all’art. 37 d.P.R. n. 380/2001 non opera né la regola del silenzio rigetto prevista dall’art. 36 per l’accertamento di conformità, né quella del silenzio assenso. Il procedimento si conclude soltanto con un provvedimento espresso di quantificazione e applicazione della sanzione pecuniaria; in sua assenza l’inerzia dell’amministrazione integra silenzio inadempimento. La nozione di lotto intercluso presuppone una porzione di territorio non ancora edificata, inserita in un contesto già urbanizzato, e non è invocabile per un immobile già costruito e oggetto di ampliamento. Il diniego di sanatoria è atto vincolato, munito di motivazione succinta, essendo in re ipsa l’interesse pubblico al contrasto dell’abusivismo. La valutazione dell’abuso edilizio impone una visione complessiva e non atomistica delle opere.
Il Fatto
I ricorrenti presentano al Comune una SCIA in sanatoria ai sensi dell’art. 14 L.R. Sicilia n. 16/2016, poi integrata, per regolarizzare un fabbricato adibito a civile abitazione ampliato in difformità da una autorizzazione edilizia risalente al 1984. A corredo depositano una relazione tecnica sul comportamento strutturale dell’immobile in luogo del certificato di idoneità statica.
Dopo oltre un anno il Comune nega la sanatoria, rilevando l’applicazione dell’indice fondiario di zona pari a 4,00 mc/mq anziché quello di 9,00 mc/mq invocato dai ricorrenti, e la mancanza di autorizzazione del Genio Civile per le opere strutturali. Segue l’ordinanza di demolizione. Il riesame è respinto. I ricorrenti impugnano diniego, ordinanza e atti connessi davanti al TAR Sicilia, che rigetta il ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’istanza di rinvio: la necessità di conferire incarico a un nuovo tecnico, anche per valutare una nuova domanda di sanatoria, è ininfluente rispetto a un giudizio maturo per la decisione e non integra le circostanze eccezionali richieste dall’art. 73, comma 2 bis, c.p.a.
Sul termine, il TAR esclude l’applicazione dell’art. 19, comma 3, legge n. 241/1990 alla SCIA edilizia in sanatoria, disciplinata dal d.P.R. n. 380/2001. L’art. 37 nulla prevede sul silenzio, a differenza dell’art. 36, che qualifica espressamente il silenzio come diniego. Il Collegio aderisce all’orientamento del Consiglio di Stato secondo cui non si applicano estensivamente né il silenzio rigetto né il silenzio assenso, perché la definizione della procedura esige il provvedimento espresso di quantificazione della sanzione. Il potere comunale non si è dunque consumato.
Nel merito, il diniego è legittimo. L’art. 32, comma 5, delle N.T.A. al P.R.G., invocato per i lotti interclusi, non si applica: il lotto intercluso riguarda aree relitto non edificate e già urbanizzate, mentre l’area dei ricorrenti è edificata da tempo e interessata da opere in ampliamento. Va quindi applicato l’indice fondiario di zona di 4,00 mc/mq, pacificamente superato.
Il diniego è atto vincolato e tollera motivazione succinta: l’interesse pubblico è in re ipsa. L’atto è inoltre plurimotivato, avendo contestato anche l’assenza di autorizzazione del Genio Civile. La certificazione sostitutiva richiamata dai ricorrenti opera solo nell’ambito delle norme sul condono e non negli artt. 36 e 37 T.U.E.
Nessun affidamento è configurabile, mancando un meccanismo di silenzio assenso e prevalendo l’interesse al ripristino della legalità. La censura di difetto di istruttoria è disattesa: l’abuso si valuta unitariamente e nella globalità delle opere. Legittimi conseguono l’ordinanza di demolizione e gli atti connessi, non autonomamente censurati. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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