Requisiti minimi di gara e sindacato sulla discrezionalità tecnica della commissione (TAR Sardegna n. 332 del 19.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le prescrizioni tecniche minime del capitolato speciale, formulate con riferimento al sistema nel suo complesso, non impongono che ciascun singolo componente dell’apparecchiatura risponda autonomamente a ogni requisito, dovendosi valutare la conformità dell’offerta nella sua unitarietà, comprensiva delle migliorie proposte. La richiesta di un prodotto di ultima generazione non obbliga l’operatore a offrire il modello più recente del catalogo, comprimendo la libertà di formulare l’offerta complessivamente più conveniente. La valutazione delle offerte tecniche, espressa mediante giudizi e attribuzione di punteggi in applicazione dei criteri di gara, costituisce discrezionalità tecnica non sindacabile nel merito, salvo manifesta illogicità. In tema di contestazioni di carattere fiscale, l’operatore non è escluso quando sia intervenuta pronuncia giurisdizionale favorevole non passata in giudicato, ai sensi dell’art. 4 dell’Allegato 10 del d.lgs. n. 36/2023. Respinto il ricorso principale, il ricorso incidentale dell’aggiudicataria è improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.

Il Fatto

Due imprese hanno partecipato a una procedura negoziata indetta da un’azienda sanitaria per la fornitura di un sistema di video endoscopia e laparoscopia urologica. La gara è stata aggiudicata alla controinteressata con 83 punti, a fronte dei 62,51 attribuiti alla ricorrente.

La seconda classificata ha impugnato l’aggiudicazione, l’ammissione della controinteressata e i verbali di valutazione, deducendo la mancata conformità dell’offerta ai requisiti tecnici minimi del capitolato e la sussistenza di contestazioni fiscali ostative. La controinteressata ha proposto ricorso incidentale, lamentando la mancata esclusione della ricorrente per omessa indicazione dei costi della manodopera.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina il ricorso principale e lo ritiene infondato, assorbendo l’eccezione di inammissibilità. Sul primo motivo, il capitolato richiede il processore 2D, 3D, 4K e la tecnologia ICG con riferimento al sistema nel suo complesso, senza esigere che ogni singolo componente risponda autonomamente a tale prescrizione.

La richiesta di un prodotto di ultima generazione non può essere letta come obbligo di offrire il modello più recente del catalogo, poiché una simile interpretazione comprimerebbe la libertà di scelta dell’impresa nella formulazione dell’offerta più conveniente, in linea con Cons. Stato, Sez. III, n. 2536 del 2019. Per il videolaparoscopio il capitolato esigeva il chip in punta da 10 mm 30° per visione 3D, senza richiedere la risoluzione 4K nativa né la tecnologia ICG: l’offerta risulta pertanto conforme, e la visualizzazione 4K ottenuta tramite upscaling costituisce miglioria correttamente valutata.

Quanto al sistema di archiviazione, la memoria interna di 512 GB rispetta il minimo di 500 GB e l’hard disk esterno da 4 TB è legittimamente valorizzato come miglioria. Per l’insufflatore di CO₂ di produttore esterno, nessuna previsione imponeva la provenienza dal medesimo aggiudicatario, e il pacchetto Full Risk copre gli oneri manutentivi. Sulla telecamera a pendolino HD, la lex specialis non prescrive che i tasti di controllo remoto siano collocati sul corpo della telecamera. Sulla fonte LED, non emerge una fonte Laser nell’offerta, e la minore durata è bilanciata dal maggior numero di LED rispetto all’offerta concorrente. Le ottiche e i cavi portaluce risultano conformi dalla documentazione di gara.

La valutazione delle offerte tecniche costituisce apprezzamento di discrezionalità tecnica, non sindacabile salvo manifesta illogicità, esclusa nel caso concreto (Cons. Stato, Sez. III, n. 8621 del 2024). Sul secondo motivo, le contestazioni fiscali erano state tempestivamente impugnate con esito favorevole in primo e secondo grado, con giudizio pendente in Cassazione: l’operatore non è escluso ai sensi dell’art. 4 dell’Allegato 10 del d.lgs. n. 36/2023.

Respinto il ricorso principale, il ricorso incidentale è improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, non essendovi alcun obbligo di esaminare il ricorso incidentale escludente quando il principale sia già stato dichiarato infondato secondo il principio della ragione più liquida (Cons. Stato, Sez. IV, n. 3094 del 2021). Le spese sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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