Requisiti minimi di gara tra offerta tecnica ed esecuzione del contratto (Cons. Stato n. 4818 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le caratteristiche e le dotazioni minime stabilite dalla legge di gara costituiscono requisiti di esecuzione contrattuale, e non elementi di valutazione dell’offerta tecnica, salvo che la lex specialis preveda in modo non ambiguo una clausola di esclusione per la loro mancata riproduzione in offerta. In tale ipotesi la verifica attiene alla fase esecutiva ed è assistita dai rimedi contrattuali, non dalla sanzione espulsiva. La valutazione delle offerte tecniche operata dalla Commissione è espressione di discrezionalità tecnica e resta insindacabile nel merito, salvo manifesta illogicità o travisamento. Il giudice amministrativo, pur avendo pieno accesso al fatto, non può sostituire la propria valutazione a quella dell’Amministrazione quando l’esito raggiunto rientra tra le soluzioni opinabili consentite dal criterio.
Il Fatto
Una società, in proprio e come mandataria di un raggruppamento, impugna dinanzi al TAR Lazio l’esito di una gara per l’affidamento del servizio di pulizia di stazioni, treni e impianti, aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. L’importo a base di gara è stimato ai sensi dell’art. 41, comma 14, d.lgs. n. 36/2023, con clausola di riassorbimento del personale del gestore uscente. La ricorrente si colloca al secondo posto e contesta plurimi profili: i punteggi tecnici su alcuni sub-criteri, la mancata esclusione dell’aggiudicataria per ribasso incidente sui costi della manodopera, il difetto di istruttoria nella verifica di anomalia e la violazione della clausola sociale.
Il TAR accoglie in parte il ricorso, ravvisando un vizio di istruttoria e motivazione nella verifica di anomalia dell’offerta, e demanda alla stazione appaltante la riedizione della verifica entro un termine, respingendo le altre doglianze. La seconda classificata propone appello, chiedendo anche il subentro nel contratto e il risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di improcedibilità per difetto di interesse, fondata su una pretesa omessa comunicazione di un’indagine penale a carico del legale rappresentante dell’appellante. L’eccezione è infondata, poiché la Procura ha chiesto l’archiviazione, riconoscendo la condotta penalmente legittima.
Quanto al motivo sui minimi salariali, il Consiglio di Stato lo dichiara improcedibile per difetto di interesse: la stazione appaltante, in ottemperanza alla sentenza di primo grado, ha rinnovato la verifica di congruità con l’ausilio di un consulente del lavoro e, con una nuova determina, ha confermato l’aggiudicazione. Poiché tale provvedimento è autonomamente impugnato dinanzi al TAR, le doglianze rivolte all’originaria verifica sono superate dalla sopravvenienza.
Nel merito, il Collegio ribadisce che la valutazione delle offerte tecniche costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo per manifesta illogicità: il giudice ha accesso al fatto ma non può sostituirsi all’Amministrazione. Richiamando il precedente Cons. Stato n. 3162 del 2026, la Sezione afferma che, ove l’esito valutativo raggiunto dall’amministrazione rientri tra le soluzioni opinabili, a essa va data prevalenza.
Sul primo motivo, la Corte qualifica la dotazione minima dell’Allegato 13 al Capitolato come requisito di esecuzione contrattuale, assistito da meccanismi di verifica e sanzione in fase esecutiva, non da esclusione automatica. Le relazioni tecniche e le schede servono a valorizzare i macchinari aggiuntivi, non a riprodurre il minimo. Analoga conclusione vale per le ore destinate alle lavorazioni specifiche e per l’attività Sede Binario: accertata la congruità del monte ore complessivo, il controllo sull’effettiva erogazione appartiene alla fase esecutiva, con i rimedi contrattuali e non l’esclusione.
Il terzo e il quarto motivo sono parimenti infondati: le censure sui punteggi tecnici sono generiche e prive di supporto probatorio, e la valutazione per confronto a coppie è stata espressa in modo unitario. Quanto al criterio del Manager di Lotto, rileva l’effettiva presenza della funzione, non la riproduzione terminologica. L’appello è quindi in parte improcedibile e per il resto respinto, con conferma della sentenza e condanna dell’appellante alle spese.
Nota della Redazione
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