Conversione del rito e dimidiazione dei termini: deposito tardivo e irricevibilità (Cons. Stato n. 8337 del 17.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
La conversione dell’azione ex art. 32, comma 2, cod. proc. amm. non esonera la parte dall’osservanza degli oneri processuali connessi al rito in concreto applicabile. Quando il giudice amministrativo riqualifica la domanda di annullamento in azione avverso il silenzio ai sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm., trovano applicazione la disciplina camerale e la dimidiazione dei termini di cui all’art. 87, comma 3, cod. proc. amm., con la conseguenza che il deposito del ricorso e dei motivi aggiunti oltre il termine dimezzato è tardivo. Il potere di conversione, pur avendo finalità conservativa e di effettività della tutela, non può derogare alle condizioni di rito. La statuizione sulla riqualificazione, non impugnata con appello incidentale, passa in giudicato interno e rende intangibile il presupposto processuale da cui discende la decadenza.
Il Fatto
La vicenda riguarda un contenzioso edilizio tra proprietari confinanti. La ricorrente aveva impugnato davanti al TAR Lazio le comunicazioni di inizio lavori e le denunce di inizio attività relative a opere realizzate sulla proprietà vicina, ritenute in contrasto con il piano regolatore. Il TAR Lazio, con la sentenza n. 423/2024, aveva riqualificato la domanda di annullamento in azione avverso il silenzio ai sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm., convertendo il rito, e aveva respinto la domanda caducatoria, accogliendo invece quella di adempimento e condannando il Comune a esercitare i poteri inibitori e ripristinatori ex art. 27 d.P.R. n. 380/2001.
La controinteressata proponeva appello, deducendo l’inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per tardività del deposito alla luce della intervenuta dimidiazione dei termini. L’appellata resisteva senza proporre appello incidentale sulla statuizione relativa alla conversione del rito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove da una premessa di ordine processuale: nessuna delle statuizioni del primo giudice è stata impugnata dall’appellata, che ha limitato le difese al contrasto dell’unico gravame. Ne deriva che il capo della sentenza con cui è stata riqualificata la domanda e disposta la conversione del rito è coperto dal giudicato interno e risulta intangibile.
Su tale base, il Consiglio di Stato applica coerentemente le previsioni processuali del rito del silenzio, compresa la disciplina sul rito camerale ex art. 87, comma 2, lett. b) cod. proc. amm. e la connessa dimidiazione dei termini ex art. 87, comma 3, cod. proc. amm. Il termine per il deposito, ordinariamente di trenta giorni ai sensi dell’art. 45 cod. proc. amm. e di natura perentoria, scende a quindici giorni.
Il riscontro fattuale è dirimente: il ricorso introduttivo risultava depositato ventitré giorni dopo la notifica e i motivi aggiunti ventisette giorni dopo. Entrambi i depositi sono pertanto tardivi, con conseguente irricevibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. a), cod. proc. amm.
Il Collegio respinge la tesi difensiva dell’appellata. L’esercizio del potere di conversione non può sollevare la parte dall’assolvimento degli oneri processuali connessi all’azione riqualificata, che avrebbe dovuto rispettare ab initio. Il potere di riqualificazione spetta al giudice in base agli elementi sostanziali; la parte pregiudicata deve contrastarlo con appello incidentale, non contestare in via difensiva gli effetti di una statuizione ormai definitiva. La conversione, pur ispirata a finalità conservativa, non deroga alle condizioni di rito, a salvaguardia del contraddittorio e dell’efficiente esercizio della funzione giurisdizionale. Il Collegio richiama sul punto l’orientamento della Sez. III n. 2401 del 2023.
Quanto all’errore scusabile, il Consiglio esclude che possa essere riconosciuto, anche d’ufficio, per l’assenza di appello incidentale sulla conversione e per la mancanza di deduzioni sui presupposti eccezionali dell’art. 37 cod. proc. amm. L’appello è quindi accolto sotto il profilo assorbente della tardività. La sentenza è annullata e il ricorso di primo grado, con i motivi aggiunti, è dichiarato irricevibile, con compensazione delle spese del doppio grado.
Nota della Redazione
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