Requisiti RTI tra RUNTS, codici ATECO e consumazione dell’impugnazione (TAR Lazio n. 955 del 18.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei servizi e nelle forniture il requisito di idoneità professionale non si misura sulla classificazione ATECO, che ha finalità meramente statistiche e non certificative dell’attività concretamente svolta, ma sulla congruenza tra oggetto sociale risultante dalla visura camerale e oggetto dell’appalto. Per le cooperative sociali, una volta divenuto operativo il RUNTS, la clausola che richiede l’iscrizione all’Albo regionale «ove istituito» non è più esigibile, essendo l’albo non più operante per gli enti del terzo settore. Il requisito di capacità economico-finanziaria nei raggruppamenti temporanei va posseduto complessivamente, ai sensi dell’art. 68, comma 11, d.lgs. n. 36/2023. Il principio di consumazione del potere di impugnazione preclude la proposizione di motivi aggiunti ulteriori fondati sulla stessa documentazione già ostesa.
Il Fatto
Il Comune di Minturno indice una procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 d.lgs. n. 36/2023, per la co-progettazione e gestione dei servizi di accoglienza e integrazione dei richiedenti protezione internazionale nell’ambito del progetto SAI. L’appalto, di importo a base d’asta pari a € 647.301,50, è aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con competizione sui soli criteri qualitativi a fronte di costo fisso.
Partecipano due operatori: la società cooperativa ricorrente, gestore uscente, e il RTI controinteressato, composto da un’associazione ODV mandataria e da una cooperativa sociale mandante. L’appalto è aggiudicato al raggruppamento. La ricorrente impugna l’aggiudicazione deducendo la carenza dei requisiti di partecipazione in capo alla mandante, poi articola motivi aggiunti e ne propone ulteriori dopo la stipula del contratto. Le controinteressate propongono ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso principale. Sul primo profilo, relativo alla mancata iscrizione della mandante all’Albo regionale delle cooperative sociali, il Tribunale osserva che la clausola esige l’iscrizione «ove istituito». Nel Lazio, dal 24 novembre 2022, l’albo non è più dedicato agli enti del terzo settore, essendo divenuto attivo il RUNTS, al quale la cooperativa è pacificamente iscritta: la censura è priva di pregio.
Quanto alla pretesa non pertinenza dell’attività prevalente, il TAR esclude che i codici ATECO abbiano valore costitutivo o ricognitivo del titolo abilitativo. Richiamando la giurisprudenza amministrativa — Cons. Stato n. 8101 del 2023, Cons. Stato n. 3191 del 2025, Cons. Stato n. 3857 del 2024 — precisa che la corrispondenza tra certificato camerale e oggetto dell’appalto va verificata secondo un criterio di rispondenza complessiva, non di sovrapponibilità assoluta. L’oggetto sociale della mandante ricomprende espressamente i servizi oggetto di gara.
Infondata è anche la censura sulla mandataria ODV non iscritta alla CCIAA: la lex specialis prevede che l’organismo non tenuto all’iscrizione presenti dichiarazione del legale rappresentante e statuto, adempimento correttamente eseguito. Sul requisito economico-finanziario, il Collegio applica l’art. 68, comma 11, d.lgs. n. 36/2023: nei raggruppamenti i requisiti si valutano complessivamente, sicché la loro sussistenza in capo al RTI è sufficiente.
Sul punto 9.3 del disciplinare, il TAR esclude la violazione del principio di corrispondenza tra quote di qualificazione e quote di esecuzione, operante solo negli appalti di lavori, richiamando l’Adunanza Plenaria n. 27 del 2014 e Cons. Stato n. 9599 del 2025. Quanto ai primi motivi aggiunti, l’art. 108, comma 9, d.lgs. n. 36/2023 riguarda la sola offerta economica, nella specie assente.
I secondi motivi aggiunti sono inammissibili per violazione del principio di consumazione del potere di impugnazione, richiamando Ad. Plenaria n. 6 del 2022 e Cons. Stato n. 7770 del 2022. I terzi motivi aggiunti, attinenti alla fase esecutiva, sono inammissibili per difetto di giurisdizione. Il ricorso incidentale è dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Nota della Redazione
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