Requisiti tecnici del consorziato e doppia spendibilità del requisito (TAR Toscana n. 92 del 20.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il requisito di capacità tecnica richiesto dalla legge di gara si riferisce all’avvenuta esecuzione del servizio e matura in capo al soggetto che lo ha effettivamente e materialmente erogato. La circostanza che il servizio sia stato svolto dalla consorziata su assegnazione del consorzio di appartenenza non esclude la doppia spendibilità del requisito, che l’ordinamento non vieta ma amplia, sia sul piano normativo sia su quello giurisprudenziale. Il mero avvio di un procedimento istruttorio dell’AGCM non costituisce causa di esclusione e non integra alcun obbligo dichiarativo, non essendo assimilabile al provvedimento finale di accertamento. Le infrazioni giuslavoristiche di modesta rilevanza economica e numericamente contenute non integrano la causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. a), d.lgs. n. 50/2016, e la relativa valutazione di non gravità è espressione di discrezionalità sindacabile solo per manifesta irragionevolezza.
Il Fatto
Le Gallerie degli Uffizi indicevano una gara europea per l’affidamento in concessione, ai sensi dell’art. 117 d.lgs. n. 42/2004 e degli artt. 164 e ss. d.lgs. n. 50/2016, dei servizi museali di tre amministrazioni culturali. Al termine della valutazione si classificava prima il raggruppamento aggiudicatario e seconda la società ricorrente, con un distacco di pochi centesimi.
La seconda graduata impugnava l’aggiudicazione deducendo la carenza dei requisiti tecnici della prima classificata, l’omessa dichiarazione di vicende giuslavoristiche e di un’istruttoria AGCM, e, con motivi aggiunti, la violazione dei minimi salariali, l’incongruità del PEF e il mancato rispetto della clausola sociale. L’aggiudicataria proponeva ricorso incidentale, contestando a sua volta l’ammissione della seconda graduata.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo il Collegio osserva che la lex specialis richiedeva l’avvenuta esecuzione del servizio di biglietteria per un anno nell’ultimo triennio. La prima classificata aveva documentato, mediante attestazioni dell’amministrazione committente, di avere svolto il servizio presso un importante sito archeologico, con biglietti emessi sempre superiori alla soglia. Il fatto che la gestione fosse stata assegnata dal consorzio di appartenenza non smentisce l’effettiva erogazione.
I precedenti invocati dal ricorrente, secondo cui il servizio della consorziata è qualificante per il consorzio, non escludono che il requisito maturi contemporaneamente anche in capo alla cooperativa. Il Collegio richiama l’art. 225, comma 13, d.lgs. n. 36/2023, che individua l’interpretazione autentica dell’art. 47, comma 1, d.lgs. n. 50/2016, e la giurisprudenza che equipara i consorzi di cooperative ai consorzi stabili. La doppia spendibilità del requisito non contrasta con l’ordinamento, nei limiti dell’art. 48, comma 7, d.lgs. n. 50/2016, che impedisce la partecipazione contestuale del consorzio e della consorziata esecutrice.
Quanto all’istruttoria AGCM, al momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte il procedimento non era né avviato né concluso. Il mero avvio non è causa di esclusione e non fa sorgere alcun onere dichiarativo, che insorge solo dopo l’accertamento e la condanna dell’Autorità. La sua omessa indicazione non rileva ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c-bis, c-ter e f-bis, d.lgs. n. 50/2016.
Sulle vicende giuslavoristiche il Tribunale rileva che si tratta di situazioni di modesta rilevanza economica e numericamente contenute, fisiologiche per una realtà con oltre duemila dipendenti. La valutazione di non gravità rientra nella discrezionalità della stazione appaltante e non è manifestamente irragionevole; l’omessa dichiarazione non è equiparabile a falsità.
I motivi aggiunti sul costo del lavoro sono respinti perché la rideterminazione del ricorrente si fonda su un costo medio astratto e su un monte ore non coerente con l’offerta. In tema di concessione la verifica di congruità ha natura globale e sintetica, non legata alle singole voci. La clausola sociale impone un progetto di assorbimento che la prima classificata ha prodotto, e il suo carattere elastico consente di armonizzarlo con l’organizzazione aziendale. Il ricorso principale e i motivi aggiunti sono respinti; incidentale e secondi motivi aggiunti sono dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.