Occupazione sine titulo e silenzio sull’istanza di acquisizione sanante (TAR Emilia-Romagna n. 99 del 31.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di occupazione sine titolo di un’area privata e di istanza del proprietario volta alla regolarizzazione, il Comune ha l’obbligo giuridico, ex art. 2 legge n. 241/1990, di procedere e di concludere il procedimento con un atto espresso e motivato. Tale obbligo sussiste anche quando la decisione investa la valutazione di cui all’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, dovendo l’Amministrazione esprimersi sull’eventuale acquisizione sanante ovvero sulla rimozione delle opere. Il giudice amministrativo, adito ex art. 117 c.p.a., accerta l’illegittimità del silenzio e ordina all’Ente di provvedere, senza poter decidere la questione di titolarità del bene, riservata al giudice civile. La risposta dell’Amministrazione è funzionale a porre il privato nelle condizioni di agire nelle sedi appropriate avverso le conclusioni sfavorevoli.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di un terreno acquistato nel 2003, hanno appreso nel 2013 che una porzione del lotto era occupata dall’area di sedime di un manufatto stradale ad uso pubblico, la cosiddetta via Rossini. Dopo interlocuzioni con il Comune, che aveva prospettato una permuta poi non definita, e dopo una diffida del 2019 rimasta senza riscontro, l’Ente ha dapprima revocato le precedenti delibere dichiarando l’uso pubblico della strada, poi ha sostenuto l’avvenuta espropriazione o usucapione in favore della precedente proprietà.
All’esito di un contenzioso sull’accesso agli atti conclusosi nel 2023, i ricorrenti hanno verificato l’assenza di alcun valido atto ablativo. Hanno quindi diffidato il Comune, in data 17 settembre 2024, a esplicitare le proprie intenzioni sull’occupazione, invocando l’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001. Rimasta l’istanza senza seguito, hanno proposto ricorso chiedendo l’accertamento dell’illegittimità dell’occupazione, la declaratoria del silenzio e la condanna al provvedere, con nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio perimetra preliminarmente il tema decidibile in sede camerale ex art. 117 c.p.a. La domanda di accertamento dell’illegittimità dell’occupazione, sub 1) del petitum, ha natura logicamente e giuridicamente pregiudiziale rispetto alla pretesa di attivazione dell’acquisizione sanante: la sua soluzione condizionerebbe l’applicazione dell’istituto.
La trattazione di quella domanda coinvolgerebbe però la questione controversa della titolarità del bene. Impone la conversione del rito da speciale a ordinario, ex art. 32 c.p.a., e introduce complesse questioni di riparto della giurisdizione rispetto al giudice civile, cui spetta la decisione sul regime proprietario delle aree.
In un’ottica di economia dei mezzi giuridici e di speditezza, il Collegio accorda invece priorità all’azione avverso il silenzio. Questa risulta matura per la decisione in rito e nel merito. Una pronuncia espressa e motivata del Comune potrebbe, se non risolvere la controversia, almeno chiarire le rispettive posizioni e i termini della lite da portare eventualmente al giudice competente.
Nel merito, i ricorrenti sono titolari di una posizione giuridica qualificata e differenziata che li abilita a proporre le istanze. Sussiste l’obbligo dell’Amministrazione, ex art. 2 legge n. 241/1990, di procedere e di provvedere con atto conclusivo espresso e motivato. Il silenzio serbato è pertanto illegittimo e l’azione fondata.
Il Tribunale accoglie la domanda, accerta l’illegittimità del silenzio e ordina al Comune di provvedere motivatamente entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia. In caso di mancato adempimento, su istanza di parte notificata all’Amministrazione, sarà nominato un commissario ad acta, con oneri a carico dell’Ente. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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