Requisito di idoneità tecnica e iscrizione camerale coerente: irrilevante l’oggetto sociale (C.G.A.R.S. n. 843 del 30.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nei contratti pubblici il requisito di idoneità tecnica consistente nell’iscrizione camerale per attività coerenti con la categoria merceologica oggetto dell’appalto va accertato con riguardo alle attività effettivamente svolte e attivate alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, non a quelle soltanto enunciate nell’oggetto sociale. L’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali non è idonea, da sola, a integrare il distinto requisito dell’iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività coerenti. Il mero richiamo ai rifiuti pericolosi contenuto nell’oggetto sociale è irrilevante se l’attività non è stata concretamente attivata. La mancanza di una valida sottoscrizione del documento negoziale richiesto a pena di esclusione non è sanata dalla trasmissione del documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38, comma 3, d.P.R. n. 445/2000.
Il Fatto
Una società operante nella gestione dei rifiuti sanitari, affidataria uscente del servizio di ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti pericolosi e non pericolosi per l’azienda sanitaria provinciale, impugnava davanti al TAR Sicilia l’aggiudicazione del lotto relativo ai medesimi servizi in favore di un’altra concorrente, deducendo la violazione della lex specialis in materia di iscrizione camerale.
Il TAR respingeva il ricorso introduttivo e quello per motivi aggiunti, accoglieva invece il ricorso incidentale dell’aggiudicataria e annullava gli atti di gara nella parte in cui non era stata disposta l’esclusione della ricorrente principale. La soccombente proponeva appello, reiterando i motivi di primo grado e censurando l’accoglimento dell’incidentale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, riemergendo l’intero thema decidendum per effetto dell’appello, esamina direttamente i motivi originari secondo la logica della Adunanza plenaria n. 5 del 2015. Il primo motivo è fondato. Il disciplinare prevedeva a pena di esclusione due distinti requisiti di idoneità: l’iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività coerenti con la categoria merceologica e l’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali. La seconda non assorbe la prima.
La Corte ribadisce che i requisiti speciali devono essere posseduti sin dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte e mantenuti per tutta la durata della procedura, richiamando Cons. Stato, sez. IV, n. 447 del 2022 e Cons. Stato, sez. V, n. 386 del 2021. Assume rilievo, dunque, la situazione sussistente a quella data, essendo irrilevanti le modifiche successive.
Le visure camerali anteriori alla scadenza dimostravano che l’attività prevalente dell’aggiudicataria era l’autotrasporto di merci in conto terzi e che l’attività secondaria concerneva lavori edili, lavaggio cassonetti, manutenzione del verde e messa in riserva e recupero di rifiuti recuperabili unicamente non pericolosi. Tali attività non sono coerenti con quelle oggetto della categoria merceologica, che comprendeva anche i rifiuti pericolosi e radioattivi.
Il Collegio esclude che possa soccorrere il richiamo ai rifiuti speciali e pericolosi contenuto nell’oggetto sociale: esso esprime solo la misura della capacità di agire della società e indica settori potenzialmente illimitati, irrilevanti se non effettivamente attivati, come affermato da Cons. Stato, sez. V, n. 4474 del 2022 e C.g.a.r.s. n. 213 del 2020. L’accoglimento del primo motivo comporta l’annullamento dell’aggiudicazione, con assorbimento dei restanti motivi.
Il ricorso per motivi aggiunti è inammissibile per difetto di interesse: il seggio di gara non aveva adottato alcuna determinazione sulla convenzione con l’impianto alternativo, né il giudice può pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati ex art. 34, comma 2, c.p.a.. Il sesto motivo è infine infondato: la convenzione difettava di valida sottoscrizione, essendo apposta una mera copia per immagine di firma olografa, e la trasmissione del documento di identità non vale a colmare tale carenza. Spese del doppio grado compensate per reciproca soccombenza.
Nota della Redazione
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