Incensuratezza condizione risolutiva per il militare già in servizio (Cons. Stato n. 6644 del 25.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Per il militare già stabilmente in servizio che aspiri a un diverso ruolo, la causa di esclusione dal concorso per essere in atto imputato in procedimenti penali per delitti non colposi, prevista dall’art. 635, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 66/2020, non opera come automatismo definitivo. Essa va qualificata come condizione risolutiva del rapporto concorsuale: l’intervenuto proscioglimento, per l’efficacia retroattiva dell’avveramento della condizione, elide in radice la funzione protettiva della clausola. L’amministrazione deve quindi valutare in concreto la gravità dei fatti e la definitività dell’accertamento penale, in coerenza con gli artt. 27, comma 2, e 97, comma 2, Cost. e con i canoni di logicità, proporzionalità e adeguatezza.
Il Fatto
Il ricorrente, caporal maggiore capo già arruolato nell’Esercito, partecipava a un concorso interno straordinario per il reclutamento di Marescialli, risultava idoneo e vincitore e veniva nominato al nuovo grado. In sede di controlli successivi l’amministrazione rilevava che, prima della presentazione della domanda, l’interessato era stato destinatario di un decreto di citazione diretta a giudizio per lesioni personali aggravate.
Da qui l’esclusione dal concorso e la revoca della nomina a Maresciallo. Il TAR Lazio accoglieva il ricorso. Proponeva appello il Ministero della Difesa, invocando il principio del tempus regit actum e l’irrilevanza della successiva estinzione del reato per remissione di querela.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’appello. In via preliminare dichiara inutilizzabili le note difensive depositate dall’appellato l’11.7.2025, perché tardive. Nel merito, ricostruisce il quadro normativo: l’art. 638, comma 1, c.o.m. impone che il requisito di incensuratezza sussista dalla data del bando fino all’incorporazione o all’inizio del corso di formazione.
Sul piano fattuale la Corte riconosce che il decreto di citazione diretta del 2017 aveva effettivamente attribuito all’interessato la qualità di imputato ai sensi dell’art. 60 cod. proc. pen., integrando in astratto la fattispecie escludente. Il dato decisivo, però, è altro: con sentenza del Tribunale di Cagliari il reato era stato dichiarato estinto per remissione di querela, previa esclusione dell’aggravante e con motivazione che dubita persino della natura dolosa della condotta. Questo profilo non è menzionato nel provvedimento di revoca.
La Corte qualifica la procedura come riguardante un soggetto già arruolato. Richiamando la giurisprudenza amministrativa sul punto — tra cui Cons. Stato, sez. IV, n. 652/2019 e Cons. Stato, sez. II, n. 2772 del 2024 — afferma che per chi ha già lo status di militare non possono applicarsi le cause di esclusione automatiche: sarebbe irragionevole precludere la prosecuzione del rapporto per la semplice pendenza di un procedimento penale, senza esaminare in concreto gravità dei fatti e definitività dell’accertamento.
L’automatismo attuato dall’amministrazione ha così vanificato il principio dell’art. 27, comma 2, Cost., tramutandolo in una presunzione di colpevolezza. Il requisito escludente, strutturalmente e funzionalmente, è sottoposto a condizione risolutiva: l’assoluzione sopravvenuta, per le regole sull’efficacia retroattiva, elimina la funzione protettiva della clausola. Da ciò l’illegittimità dell’esclusione automatica e definitiva, dovendo la norma essere attuata secondo i parametri di proporzionalità e adeguatezza e i principi della CEDU. Le spese del grado sono compensate.
Nota della Redazione
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