Subentro ERP: difetto di giurisdizione sul rilascio e rigetto del riesame (TAR Lombardia n. 1609 del 09.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La controversia promossa da chi si oppone all’ordine di rilascio di un alloggio di edilizia residenziale pubblica occupato senza titolo appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, anche quando l’occupante deduca di possedere i requisiti per il subentro o per la regolarizzazione: l’atto di rilascio è imposto dalla legge e non costituisce esercizio di un potere discrezionale, onde il giudice amministrativo deve dichiarare il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Nel merito, la speciale ipotesi di riesame di cui all’art. 23, comma 12 bis, L.R. Lombardia n. 16/2016 ha carattere eccezionale e non può estendersi oltre i casi espressamente previsti: essa non opera quando il diniego di subentro sia fondato su ragioni diverse dal difetto di convivenza continuativa con l’assegnatario o dell’autorizzazione all’ampliamento da almeno dodici mesi. Il subentro nell’assegnazione integra un istituto di favore rispetto alla regola della concorsualità e va interpretato in senso restrittivo.
Il Fatto
La ricorrente occupava un alloggio di edilizia residenziale pubblica del Comune di Milano, originariamente assegnato ai nonni e poi intestato al fratello. Inserita nel nucleo familiare dal 2002 e poi autorizzata a risiedervi con la figlia minore in forza di un provvedimento di ampliamento del 2013, con validità triennale decorrente dal 29.12.2011, presentava nel 2013 istanza di subentro dopo la rinuncia del fratello; la domanda era respinta dal gestore con provvedimento del 27.07.2015, mai impugnato.
Nel 2023 l’amministrazione notificava la decadenza dall’alloggio all’assegnatario e, su successiva istanza di riesame della ricorrente, adottava il rigetto e il decreto di rilascio per occupazione senza titolo. La ricorrente impugnava entrambi gli atti davanti al giudice amministrativo, deducendo la sussistenza dei presupposti della sanatoria regionale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto, con avviso reso alle parti, il difetto di giurisdizione sulla parte del ricorso concernente il decreto di rilascio del 10.05.2024. La controversia sul rilascio di un immobile ERP occupato senza titolo ricade nella giurisdizione del giudice ordinario, poiché l’ordine di rilascio è atto imposto dalla legge e non richiede una valutazione del pubblico interesse. Tale conclusione vale anche quando l’occupante alleghi di possedere i requisiti per il subentro, collocandosi la vicenda al di fuori di un procedimento amministrativo di assegnazione cui abbia partecipato come titolare di un interesse pretensivo. Il processo potrà essere riassunto davanti al giudice ordinario nei termini dell’art. 11 c.p.a.
Nel merito, la domanda di subentro è infondata. La ricorrente non è componente originaria del nucleo familiare: vi è entrata solo per effetto di successivi provvedimenti di ampliamento, l’ultimo dei quali con durata triennale e già esauritosi. Manca, dunque, il requisito della convivenza continuativa con l’assegnatario richiesto dall’art. 23, comma 12, L.R. n. 16/2016.
Né rileva il provvedimento del Tribunale per i minorenni che ha disposto il collocamento della figlia presso la madre: non si tratta di un atto di ampliamento del nucleo familiare assegnatario, ma di una pronuncia inter partes sull’affidamento della minore, dalla quale non deriva alcun obbligo per il Comune di consentire l’occupazione dell’immobile. Le condizioni di salute della figlia non sono elementi previsti dalla disciplina della fattispecie.
Quanto al comma 12 bis, la norma consente il riesame solo se il subentro sia stato negato esclusivamente per difetto della convivenza o dell’autorizzazione da almeno dodici mesi. Nel caso di specie il rigetto riposa su un precedente diniego del 2015, divenuto definitivo, e sulla condizione di occupante senza titolo: si tratta di ragioni ulteriori, che escludono l’applicabilità della sanatoria, non essendo configurabile una sua estensione generalizzata. Il provvedimento impugnato è quindi immune dai vizi di istruttoria e motivazione.
Infine, non trova applicazione l’art. 28, comma 5 bis, Reg. Reg. n. 4/2017, che richiama l’art. 20 Reg. Reg. n. 1/2004 per i soli assegnatari alla data dell’8.02.2018: alla ricorrente l’ampliamento triennale era già scaduto e la sua permanenza si configura come occupazione senza titolo.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.