Rescissione del giudicato preclusa se l’imputato ha avuto conoscenza del processo (Cass. pen. Sez. III n. 32162 del 29.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di rescissione del giudicato, sussiste una colpevole mancata conoscenza del processo, preclusiva del ricorso di cui all’art. 625-ter cod. proc. pen., in tutti i casi in cui l’imputato non abbia adempiuto agli oneri di diligenza generati dalla conoscenza dell’esistenza del processo, seppure in una fase iniziale, desumibile, tra l’altro, dal ricevimento personale della notifica dell’avviso di udienza o del decreto di citazione a giudizio. Il rimedio è attivabile dal solo imputato giudicato in assenza, che non abbia incolpevolmente avuto conoscenza della celebrazione del processo, e non anche dal difensore. Le contestazioni sul titolo esecutivo ex art. 670 cod. proc. pen. non consentono di far valere nullità assolute verificatesi nella fase introduttiva del giudizio di cognizione, la cui deduzione o il cui rilievo d’ufficio sono preclusi dall’irrevocabilità della decisione.

Il Fatto

La Corte di appello di Napoli, con ordinanza del 16.04.2025, emessa a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Cassazione con sentenza n. 32112 del 04.04.2023, rigettava l’istanza con cui il condannato chiedeva la rescissione del giudicato della sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Napoli il 27.03.2018. La sentenza rescindente aveva censurato il provvedimento impugnato per avere applicato il regime processuale dell’incidente di esecuzione in luogo di quello proprio della rescissione del giudicato.

Avverso l’ordinanza della Corte territoriale l’imputato proponeva ricorso per cassazione, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., all’art. 6 CEDU e al contrasto della motivazione con il precedente giudicato della Suprema Corte.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Il passaggio centrale riguarda la nozione di incolpevole mancanza di conoscenza del procedimento: la Corte territoriale aveva correttamente escluso che potesse ipotizzarsi una tale situazione a fronte della notifica a mani proprie all’imputato del decreto di citazione a giudizio.

Il Collegio ha richiamato l’indirizzo secondo cui, in tema di rescissione del giudicato, la colpevole mancata conoscenza del processo ricorre ogni volta che l’imputato non abbia adempiuto agli oneri di diligenza generati dalla conoscenza dell’esistenza del processo, desumibile dall’elezione di domicilio, dalla nomina di un difensore di fiducia, dall’applicazione di una misura cautelare ovvero dal ricevimento personale della notifica dell’avviso di udienza (Sez. II n. 14787 del 25.01.2017).

La Corte ha poi ritenuto corretto il giudizio della Corte di appello sulla non pertinenza dei precedenti richiamati nella sentenza rescindente (Sez. Un. n. 15498 del 26.11.2020, dep. 2021, e Sez. Un. n. 23948 del 28.11.2019, dep. 2020), relativi a ipotesi in cui il vizio di notifica al difensore si riverberava sulla concreta conoscenza del procedimento da parte dell’imputato, che non aveva mai ricevuto personalmente la notificazione.

È stato inoltre ribadito che, tramite le contestazioni sul titolo esecutivo secondo l’art. 670 cod. proc. pen., non possono farsi valere nullità assolute verificatesi nella fase introduttiva del giudizio di cognizione, la cui deduzione o il cui rilievo d’ufficio sono preclusi dall’irrevocabilità della decisione. L’art. 629-bis cod. proc. pen. costituisce l’unico rimedio astrattamente applicabile e offre tutela all’imputato non presente fisicamente in udienza per ignoranza incolpevole della celebrazione del processo, ignoranza che non deve essere a lui imputabile né come voluta diserzione né come colposa trascuratezza. La circostanza che il ricorrente avesse ricevuto la notificazione a mani proprie e non si fosse attivato con il proprio difensore è stata quindi attribuita a noncuranza, con conseguente manifesta infondatezza della doglianza.

Alla declaratoria di inammissibilità sono conseguiti, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese processuali e il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *