Divieto di commercio itinerante e potere del dirigente SUAP (TAR Calabria n. 1778 del 28.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante disposto dal dirigente SUAP su determinate strade non richiede, a monte, un previo regolamento comunale che individui le aree escluse. L’art. 11, comma 1, della legge regionale n. 18 del 1999 non attribuisce al Comune alcun potere regolamentare, e dal comma 5 non si ricava un rapporto di presupposizione tra la deliberazione consiliare e l’esercizio del potere. L’atto rientra tra i provvedimenti che disciplinano la circolazione sulla viabilità comunale ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice della Strada, di natura tipicamente gestionale ed esecutiva, di competenza dirigenziale. Quale atto a contenuto generale, esso non è soggetto all’obbligo di motivazione ex art. 3, comma 2, della legge n. 241/1990. Le valutazioni su opportunità e localizzazione dei divieti sono infine insindacabili nel merito dal giudice amministrativo.

Il Fatto

Il ricorrente avvia, dopo il periodo pandemico, un’attività di commercio itinerante di frutta, verdura e altri generi alimentari, acquistando un furgone e assumendo la propria compagna. Il responsabile del SUAP del Comune di Pizzo Calabro emette un’ordinanza che vieta l’esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante e la vendita diretta dei produttori agricoli lungo una serie di vie e strade individuate, tra cui la strada statale SS18 e alcune vie urbane.

Il commerciante impugna l’ordinanza davanti al TAR Calabria, deducendo violazione di legge per assenza di regolamento comunale, difetto di motivazione, carenza di istruttoria, carenza dei presupposti e ingiustizia manifesta. Il Comune si costituisce chiedendo il rigetto. In sede cautelare il Tribunale respinge l’istanza di tutela interinale; la causa giunge poi alla decisione di merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il motivo centrale, ossia la pretesa carenza di potere del dirigente in assenza di un regolamento comunale che disciplina la materia. Il TAR esclude che una fonte regolamentare sia necessaria. L’art. 11, comma 1, della legge regionale n. 18 del 1999 non prevede alcun potere regolamentare del Comune, e dal comma 5 non emerge un nesso di presupposizione tra la deliberazione consiliare e l’esercizio del potere.

Il Tribunale qualifica l’atto come provvedimento che disciplina la circolazione sulla viabilità comunale, le modalità di accesso, gli orari, i divieti per categorie di veicoli, i controlli e le sanzioni, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice della Strada. Si tratta dunque di atto tipicamente gestionale ed esecutivo, di competenza dei dirigenti, richiamando sul punto Cons. Stato sez. V n. 3460 del 2017 e Cons. Stato sez. V n. 5191 del 2015.

Quanto al difetto di motivazione, il TAR osserva che l’ordinanza è atto a contenuto generale e, come tale, non soggetta all’obbligo motivazionale ex art. 3, comma 2, della legge n. 241/1990. In ogni caso, il provvedimento espone compiutamente le ragioni del divieto: necessità di regolare l’afflusso dei commercianti itineranti, rischio di intasamenti alle intersezioni stradali, riduzione del pericolo di sinistri e tutela dell’incolumità pubblica.

Sul versante dell’istruttoria, il Collegio rileva che il provvedimento dà conto di aver consultato i servizi preposti all’individuazione delle aree da sottoporre a divieto per ragioni di polizia stradale, sicurezza, incolumità pubblica e profili igienico-sanitari.

Le censure di carenza dei presupposti e ingiustizia manifesta sono trattate congiuntamente e respinte. Le doglianze sulla eterogeneità delle strade risultano generiche e attengono a profili di opportunità insindacabili dal giudice amministrativo. Non emergono profili di illogicità o irragionevolezza nelle scelte dell’amministrazione, anche perché il divieto è limitato ad alcune aree e non impedisce l’attività sul restante territorio comunale. Il ricorso è respinto, con condanna del ricorrente alle spese liquidate in € 2.000,00, oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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