Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità dei ricorsi riuniti (TAR Molise n. 301 del 24.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’interesse alla decisione costituisce condizione dell’azione, il cui accertamento può essere compiuto dal giudice amministrativo in qualunque stato e grado del processo, anche d’ufficio e a prescindere da ogni eccezione delle parti. Il venir meno di tale interesse per effetto di sopravvenienze verificatesi nel corso del giudizio impone la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.. La circostanza che la parte insista per una pronuncia di merito, invocata anche a soli fini interpretativi, non paralizza il rilievo officioso, perché le condizioni dell’azione sono i fattori ai quali l’ordinamento subordina l’esercizio dei poteri giurisdizionali. L’improcedibilità non richiede una dichiarazione conforme della parte, essendo sufficiente che l’interesse risulti oggettivamente venuto meno in forza dei fatti sopravvenuti.
Il Fatto
Le strutture ricorrenti, tutte appartenenti alla categoria dei Centri di Riabilitazione Psichiatrica, hanno impugnato la nota della Struttura Commissariale per la sanità della Regione Molise prot. n. 54371/2021. Con tale atto la Regione aveva autorizzato l’Azienda Sanitaria Regionale a liquidare in via provvisoria le prestazioni fatturate dalle strutture sanitarie private accreditate entro il 90% dei tetti di spesa fissati dal DCA n. 41 del 25.06.2020, in attesa della contrattualizzazione annuale e dell’approvazione dello schema di budget.
I centri erano inizialmente insorti con ricorsi straordinari al Capo dello Stato, poi trasposti innanzi al Tribunale ai sensi dell’art. 48 cod. proc. amm.. L’azienda sanitaria ha eccepito la carenza dell’interesse ad agire, sostenendo che la nota non riguardasse le strutture ricorrenti, estranee alla macroarea dei tetti di spesa della riabilitazione. Le ricorrenti hanno insistito per una decisione di merito, anche in termini interpretativi, e per la condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto disposto la riunione dei giudizi, ravvisando la connessione oggettiva e parzialmente soggettiva prevista dall’art. 70 cod. proc. amm.. Nel merito dell’eccezione, ha escluso che la tesi dell’azienda sanitaria potesse essere recepita: la macroarea della riabilitazione e dell’assistenza socio sanitaria, prima facie, coinvolgeva anche i Centri di Riabilitazione Psichiatrica, non contenendo la nota deroghe espresse. Prova dell’equivocità della situazione era la trasmissione del testo agli stessi ricorrenti “per opportuna conoscenza” da parte degli uffici aziendali. I ricorsi, pertanto, non erano inammissibili ab origine.
Il Tribunale ha però rilevato che l’evoluzione dei rapporti in pendenza di causa ha confermato l’estraneità delle ricorrenti all’ambito applicativo dell’atto. In ragione dell’art. 11, comma 1, della L.R. Molise n. 30/2002 e dell’art. 19.1 del Regolamento regionale n. 1/2004, le attività dei Centri sono remunerate mediante rette parametrate ai giorni di ricovero, con anticipazione del 90% e saldo del 10% entro sessanta giorni. Tali regole speciali integrano una disciplina peculiare, che la laconica nota impugnata non aveva inteso derogare in favore del sistema generale dei budget.
È stato solo con la comunicazione prot. n. 71774/2022 del 7.7.2022 che l’azienda sanitaria ha chiarito che la nota non si riferiva ai Centri di recupero psichiatrico. Parimenti, solo in corso di giudizio l’amministrazione ha corrisposto quanto spettante per l’anno 2021 applicando la disciplina specifica, come ammesso dalle stesse ricorrenti nel loro scritto di replica.
Su queste basi il Collegio ha dichiarato l’improcedibilità dei ricorsi per sopravvenuta carenza d’interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.. Ha richiamato il principio per cui l’accertamento sull’interesse può essere compiuto d’ufficio in ogni stato e grado (Cons. Stato, sez. III, n. 4039/2013; TAR Emilia Romagna, sez. Parma, n. 48/2020). L’assenza di una dichiarazione conforme delle ricorrenti non ha ostacolato la pronuncia in rito. Le spese sono state integralmente compensate tra tutte le parti.
Nota della Redazione
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