Responsabilità contabile: comparazione costi rifiuti richiede tipologia del servizio (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 123 del 24.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa per maggiori spese sostenute da un ente locale nell’affidamento del servizio di raccolta rifiuti, il danno erariale non è provato dalla sola comparazione tra i costi complessivi sostenuti da Comuni con analogo numero di abitanti. La similitudine tra gli enti posti a confronto deve riferirsi anche alla tipologia, ai livelli e alle modalità di esecuzione dei servizi prescelti, risultanti dalle schede dei costi e dai capitolati tecnici. Ove la Procura non alleghi e provi l’equiparabilità del complessivo servizio appaltato, la domanda di condanna è respinta per difetto di prova del danno nell’an, restando assorbite le questioni sull’illegittimità della condotta e sull’elemento soggettivo. Il Collegio può definire il giudizio in base al profilo di merito di più agevole soluzione, in applicazione del principio della ragione più liquida.

Il Fatto

La Procura regionale citava in giudizio gli amministratori di un Comune, la responsabile del settore tecnico e un’associazione affidataria del servizio di igiene urbana, chiedendo la condanna al pagamento di due poste di danno. La prima, qualificata come danno alla concorrenza e da gara inutile, riguardava la scelta della Giunta di indire una procedura di gara per il servizio di raccolta rifiuti anziché avvalersi della convenzione con la società in house della Comunità montana, scelta asseritamente volta ad avvantaggiare l’associazione, presieduta dal vicesindaco.

La seconda posta concerneva l’asserita mancata entrata derivante dall’appropriazione del ricavato della vendita dei rifiuti valorizzabili, che sarebbe spettato all’ente locale quale proprietario. I convenuti eccepivano il difetto di giurisdizione, la nullità della citazione, la prescrizione e, nel merito, l’insussistenza del danno e della condotta illecita.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione. La rinuncia agli atti dichiarata in udienza dal Pubblico ministero, limitatamente alla seconda posta, non produce effetti estintivi senza l’accettazione delle controparti: mancando tale accettazione, il processo non si estingue e il giudice procede al vaglio della giurisdizione. L’eccezione è infondata, perché il servizio di raccolta rifiuti affidato all’associazione ha natura di servizio pubblico e ciò basta a configurare il rapporto di servizio, restando irrilevante il titolo negoziale. Il rapporto si estende agli amministratori di diritto e di fatto che abbiano preso parte attiva nella gestione: sul punto il Collegio richiama Cass. Sez. Un. n. 21871/2019 e Cass. Sez. Un. n. 19086 del 14.09.2020.

Superate le eccezioni di nullità della citazione e di inammissibilità della domanda solidale — la contestazione a titolo di dolo comporta la responsabilità solidale ai sensi dell’art. 1, comma 1-quinquies, legge n. 20/1994 — e assorbita quella di prescrizione, la Corte passa al merito. Il thema decidendum è se il maggior esborso sostenuto dall’ente per il servizio affidato all’associazione, rispetto ai costi di un Comune analogo che si era avvalso della convenzione, integri danno erariale.

Il Collegio ritiene che il danno non sia provato nell’an. Il ragionamento della Procura si fonda sull’assunto indimostrato dell’equiparabilità dei servizi: il confronto tra i costi complessivi dei due Comuni prescinde dalla necessaria dimostrazione che essi abbiano usufruito di un servizio con le medesime caratteristiche. Il capitolato tecnico prestazionale allegato alla convenzione prevede un costo unitario per ciascuna tipologia di servizio, sicché non si può prescindere dalle opzioni concretamente prescelte dagli enti, risultanti dalle schede dei costi.

L’esame dei capitolati dimostra che i servizi richiesti dai due Comuni sono sensibilmente differenziati nella tipologia e nelle modalità di esecuzione: raccolta a cassonetto per l’uno, raccolta domiciliare per l’altro, numero differente di contenitori, gestione dei centri di raccolta e servizi ulteriori affidati all’associazione. Manca, inoltre, la prova che il prezzo dei singoli servizi affidati sia più alto di quello previsto dalla convenzione quadro. La Corte definisce quindi il giudizio in base al profilo di merito di più agevole soluzione, richiamando la ragione più liquida e i principi di economia processuale desumibili dagli artt. 24 e 111 Cost., senza esaminare l’illegittimità della condotta e l’elemento soggettivo.

Quanto alla seconda posta, la domanda è parimenti infondata. La convenzione prevedeva che il valore di mercato dei materiali raccolti fosse trattenuto dall’appaltatore per incentivare la raccolta differenziata: gli importi incamerati costituiscono quindi quota parte del corrispettivo e non danno da mancata entrata. Nessuna illecita appropriazione è ravvisabile. Le domande sono respinte integralmente, con refusione delle spese di lite a carico del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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