Condono edilizio, onere della prova sulla data di ultimazione (Cons. Stato n. 8359 del 28.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di condono edilizio, l’onere di provare l’ultimazione delle opere entro la data utile prevista dalla legge grava integralmente sul privato richiedente, senza possibilità di inversione. Il principio di non contestazione di cui agli artt. 115 c.p.c. e 64 c.p.a. riguarda le situazioni di fatto e non le prove o le argomentazioni delle parti, e non si estende alle conclusioni di una perizia di parte, che costituiscono allegazione difensiva di carattere tecnico soggetta al libero apprezzamento del giudice. Anche il fatto non contestato va scrutinato alla luce delle altre risultanze processuali. Non si possono invocare, a sostegno della domanda, dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà o semplici dichiarazioni di terzi, non suscettibili di verifica oggettiva.

Il Fatto

Il Comune di Vicenza respingeva, con provvedimento del 20 febbraio 2008, la domanda di condono edilizio ex l. 326/2003, presentata nel 2004 per un ampliamento di un fabbricato residenziale consistente in due volumi al piano terra. Il diniego si fondava sulla mancata prova dell’ultimazione delle opere abusive entro il 31 marzo 2003.

Il dante causa dell’originario istante impugnava il diniego davanti al TAR Veneto, deducendo carenza di motivazione e travisamento dei fatti e richiamando la relazione del proprio tecnico, che attestava la realizzazione delle strutture nei primi mesi del 2003, il loro smontaggio nel giugno 2004 per manutenzione straordinaria e il successivo rimontaggio con le stesse dimensioni. Il TAR respingeva il ricorso con sentenza n. 459/2022, sul duplice rilievo che la prova della data di ultimazione incombe sull’istante e che essa deve fondarsi su documentazione certa e univoca. Proponeva appello il dante causa, articolando un unico motivo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’appello e conferma l’impianto del primo giudice. L’appellante lamentava la violazione dell’art. 115 c.p.c., sostenendo che il TAR avesse ritenuto non provato un fatto non contestato dal Comune, ossia la realizzazione delle opere entro il termine di legge attestata dal tecnico di parte, e che l’amministrazione non avesse né sentito il tecnico né svolto accertamenti.

La Corte chiarisce la portata del principio di non contestazione: esso concerne le situazioni di fatto, non le prove o le argomentazioni sollevate dalle parti. Non si applica alle conclusioni raggiunte in una perizia di parte, che restano allegazione difensiva di carattere tecnico soggetta a doverosa valutazione del giudice, come affermato da Cons. Stato, sez. III, n. 2564 del 2025 e Cass. sez. III, n. 5362 del 2025. Neppure il fatto non contestato è sottratto allo scrutinio del giudice, che lo valuta alla luce delle altre risultanze processuali (Cons. Stato, sez. VI, n. 2239 del 2025).

Su questa base il TAR ha correttamente escluso la rilevanza probatoria della dichiarazione del tecnico, priva di qualunque riscontro oggettivo. In tema di condono edilizio l’onere della prova sull’effettiva ultimazione delle opere grava integralmente sul privato, senza inversione possibile, e non può essere trasferito all’amministrazione (Cons. Stato, sez. VII, n. 6925 del 2024; sez. II, n. 1449 del 2024; sez. III, n. 8792 del 2024).

L’appellante non poteva quindi liberarsi dall’onere richiamando le dichiarazioni del tecnico senza addurre elementi di riscontro, quali documentazione fotografica attestante la preesistenza dei manufatti al 31 marzo 2003, confidando unicamente sull’omessa contestazione del Comune. Il Collegio rileva inoltre che, anche accedendo alla ricostruzione del tecnico, lo smontaggio nel 2004 conferma la non sanabilità: le opere realizzate in quel periodo costituiscono nuove costruzioni, posteriori al termine di sanabilità.

Quanto alla mancata audizione del tecnico in sede procedimentale, nessuna disposizione la impone e l’audizione era comunque inutile ai fini della prova della datazione dell’abuso. Le spese del grado sono compensate in ragione della particolarità della vicenda concreta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *