Responsabilità da revoca annullata e inerzia dell’amministrazione sul riesame (Cons. Stato n. 8513 del 03.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di risarcimento del danno fondata sull’annullamento giurisdizionale di un provvedimento amministrativo non può essere accolta quando il giudice dell’annullamento, con statuizioni divenute definitive, abbia negato la reintegra nel bene della vita e abbia subordinato ogni ulteriore pretesa all’esito della riedizione del potere amministrativo. In tal caso il nesso causale non può fondarsi sulla sola illegittimità dell’atto annullato, dovendosi verificare l’attitudine dell’atto a conseguire il risultato vantaggioso. L’inerzia dell’amministrazione nell’esecuzione dell’ordine di riesame non è invocabile come fonte autonoma di responsabilità da parte di chi non abbia impugnato la statuizione a sé sfavorevole né abbia attivato i rimedi di ottemperanza. La responsabilità extracontrattuale dell’amministrazione resta soggetta alla prova degli elementi di cui all’art. 2043 c.c.
Il Fatto
Un controllo eseguito nel deposito fiscale di prodotti alcolici della società appellante accertava la commercializzazione con denominazione di aroma di un prodotto qualificato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli come bevanda alcolica, con conseguente evasione dell’accisa su oltre cinquemila litri di prodotto. L’avviso di pagamento era impugnato dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, che respingeva il ricorso con sentenza non impugnata. Seguiva intimazione di pagamento, escussione della fiduciaria e ammissione al pagamento rateizzato, onorato solo in parte sino all’ottobre 2016.
Ritenuti venuti meno i requisiti di affidabilità fiscale, l’Ufficio revocava ex artt. 5 e 63 del d.lgs. n. 504/1995 l’autorizzazione al deposito fiscale e la licenza fiscale. Il TAR Calabria annullava la revoca per difetto di istruttoria, dichiarando inammissibili la reintegra e le restituzioni, salva riproposizione all’esito del riesame. La società agiva poi ex art. 30 c.p.a. per il risarcimento dei danni, quantificati in 3.800.000 euro; il TAR respingeva la domanda per difetto degli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende atto della specificità della fattispecie: l’evasione è accertata con decisione definitiva dalla Commissione Tributaria, ma il fatto costitutivo dell’illecito è smentito in sede penale, ove il legale rappresentante è stato assolto perché il fatto non sussiste. Tale rilievo non sposta però il perimetro del giudizio, che ha ad oggetto il rigetto di una domanda risarcitoria fondata sul giudicato formatosi sulla sentenza del TAR n. 679 del 22 novembre 2018.
In quella sede il TAR aveva ritenuto che residuassero margini di discrezionalità in capo all’amministrazione, tali da imporre il riesame della posizione della ricorrente, e aveva perciò dichiarato inammissibili ex art. 34, comma 2, c.p.a. la reintegra e le restituzioni. Tali statuizioni non sono state impugnate e sono divenute definitive.
Ne deriva l’inammissibilità della pretesa dell’appellante, che fonda la richiesta di risarcimento sulla parte della decisione a sé favorevole e pretende come effetto dell’annullamento ciò che il TAR, con la stessa sentenza, aveva negato. Il profilo non può essere superato invocando la pretesa inerzia dell’amministrazione sul riesame: il lamentato stato di fatto è conseguenza della condotta della stessa società, che non ha impugnato la statuizione a sé sfavorevole né ha agito per l’ottemperanza nella parte in cui la decisione disponeva il riesame.
Il rigetto dei primi due motivi e l’infondatezza della domanda risarcitoria elidono ogni interesse allo scrutinio del terzo motivo, relativo alla specificazione e quantificazione delle poste di danno. L’appello è respinto, con compensazione delle spese del grado in ragione delle illustrate specificità della fattispecie.
Nota della Redazione
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