La restituzione del contributo per lavori suppletivi spetta al giudice ordinario (TAR Marche n. 141 del 13.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La controversia avente ad oggetto la restituzione di una quota di contributo pubblico, relativa a lavori suppletivi affidati in corso di esecuzione con nuovi prezzi liberamente concordati tra le parti, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. Non ricorre, in tal caso, l’ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo prevista dall’art. 6, comma 19, della legge n. 537/1993 in materia di revisione periodica del prezzo nei contratti di servizi e forniture. Resta estranea al riparto anche la fattispecie di revisione dei prezzi dei lavori di cui all’art. 133, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 163/2006, attratta alla giurisdizione esclusiva dal successivo art. 244. La domanda di rimborso si radica pertanto nel rapporto negoziale paritario sorto dall’esecuzione del contratto.

Il Fatto

La ricorrente riferisce di aver ottenuto dal Consorzio di bonifica l’appalto dei lavori di ripristino della funzionalità di una galleria, compromessa dalla crisi sismica iniziata nel settembre 1997. L’affidamento avvenne previa gara ufficiosa, aggiudicata con un ribasso del 2,15%. Durante l’esecuzione emersero reperti archeologici di epoca romana e una situazione geologica difforme dalle indagini preliminari, circostanze che condussero alla redazione di perizie suppletive e di variante, con elevazione dell’importo dei lavori.

Nel 2007 la Regione, all’esito di controlli, rilevò che nell’esecuzione dell’appalto non era stata applicata l’Ordinanza del Ministro dell’Interno n. 2823 del 5/8/1998, che imponeva di escludere automaticamente le offerte con ribassi inferiori al 5%. Chiese quindi al Consorzio la restituzione di una quota di contributo, pari alla differenza tra il ribasso applicato e quello che sarebbe dovuto essere applicato. Il Consorzio si rivolse alla ricorrente per ottenere il rimborso, e contro il relativo decreto commissariale è stato proposto il ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene di dover condividere l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla Regione Marche e dichiara quindi inammissibile il ricorso. La Regione ha chiarito che la somma richiesta in restituzione è stata determinata considerando esclusivamente i lavori aggiuntivi oggetto delle perizie suppletive e di variante, affidati alla ricorrente dopo la citata Ordinanza ministeriale, essendo quindi successivi alla gara e alla stipula del contratto originario.

Si tratta pertanto di una controversia sorta in esecuzione del contratto per lavori suppletivi originariamente non previsti e assistiti da nuovi prezzi liberamente concordati tra le parti, nell’ambito di un rapporto negoziale paritario. Il Tribunale esclude così che possa ricorrere l’ipotesi di giurisdizione esclusiva prevista dall’art. 6, comma 19, della legge n. 537/1993, relativa all’applicazione della clausola di revisione periodica del prezzo per i contratti di servizi e forniture ad esecuzione periodica o continuativa.

Viene parimenti esclusa la fattispecie di revisione dei prezzi dei lavori o dei singoli materiali di cui all’art. 133, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 163/2006, che rientrerebbe nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per effetto del successivo art. 244, oggi art. 133, comma 1, lett. e, n. 2, del c.p.a.. Nessuna delle ipotesi normative invocate sottrae la controversia al riparto ordinario.

La domanda appartiene dunque alla giurisdizione del giudice ordinario secondo i normali criteri di riparto giurisdizionale. Le spese di giudizio sono compensate per ragioni equitative.

Nota della Redazione

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