Restituzione nel termine anche per l’appellante giudicato senza dichiarazione di assenza (Cass. pen. Sez. III n. 37227 del 22.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Quando l’imputato sia stato giudicato in assenza senza che il giudice abbia adottato alcuna formale dichiarazione di assenza, il rimedio della rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen. non è esperibile, perché la norma ne postula espressamente la dichiarazione. L’unico strumento praticabile è la restituzione nel termine per impugnare di cui all’art. 175, comma 2.1, cod. proc. pen., che presuppone il giudizio in assenza ma non richiede la dichiarazione. Tale conclusione vale anche per il giudizio di appello definito in camera di consiglio non partecipata ex art. 598-bis cod. proc. pen., nel quale il giudice non adotta alcuna dichiarazione di assenza. Il rimedio spetta pure all’imputato appellante, indipendentemente dal rito applicato, ogni qualvolta sia rimasto inconsapevole della celebrazione del giudizio o non sia stato posto in condizione di parteciparvi personalmente.
Il Fatto
La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 23 ottobre 2025, depositata il 5 novembre 2025, confermava la penale responsabilità dell’imputato per il reato di violenza sessuale e rideterminava la pena, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche equivalenti all’aggravante dell’età della persona offesa inferiore a quattordici anni. La sentenza diveniva definitiva il 6 febbraio 2026, non avendo il difensore di ufficio proposto ricorso.
L’imputato, venuto a conoscenza del giudizio di appello solo il 14 aprile 2026 con la notifica di un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, proponeva istanza di rescissione del giudicato e, in via subordinata, istanza di restituzione nel termine per impugnare. Sosteneva che il decreto di citazione per il giudizio di secondo grado era stato notificato presso un domicilio eletto ormai revocato e a un difensore di ufficio privo di contatti con lui.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta preliminarmente la questione dell’applicabilità della disciplina transitoria. L’art. 89 d.lgs. n. 150 del 2022 riserva le norme previgenti ai soli processi in cui la dichiarazione di assenza sia già intervenuta. Nel caso concreto l’imputato, avendo partecipato all’udienza del 22 maggio 2017, doveva considerarsi presente in primo grado; l’eventuale assenza poteva quindi essere dichiarata solo nel giudizio di appello, celebrato nel 2025 e dunque dopo l’entrata in vigore della riforma. Analogamente, la sentenza impugnata è successiva a quella data, con conseguente applicazione dell’art. 175 cod. proc. pen. novellato.
Il Collegio ricostruisce quindi il rapporto tra i due rimedi restitutori, segnalando che la giurisprudenza non ha ancora raggiunto un approdo stabile. Una pronuncia ammette il concorso tra i due istituti (Sez. 6 n. 41724 del 2025, Terziu); altra decisione sostiene invece un schema binario di alternatività (Sez. 6 n. 1283 del 2024, Bamba).
La Corte supera il contrasto con una lettura sistematica: poiché l’art. 629-bis cod. proc. pen. richiede testualmente che l’imputato «sia stato dichiarato assente», la rescissione resta preclusa quando la dichiarazione manchi. La restituzione nel termine, viceversa, presuppone il solo fatto del giudizio in assenza. Da qui la regola secondo cui, in difetto di dichiarazione, l’unico rimedio è quello dell’art. 175, comma 2.1, cod. proc. pen.
La soluzione viene estesa al rito camerale non partecipato: l’art. 598-ter, comma 4, cod. proc. pen. non contempla alcuna dichiarazione di assenza. La Corte respinge l’orientamento che esclude il rimedio per l’appellante (Sez. 2 n. 25981 del 2025, Terrusso; Sez. 6 n. 49315 del 2023, L.), ravvisando una dissimmetria di tutele rispetto agli altri riti e valorizzando la giurisprudenza CEDU sul diritto dell’imputato a essere presente in appello.
Nel merito, la Corte ritiene provata la non colpevole ignoranza: notificazione presso un domicilio revocato, difensore di ufficio senza contatti, nessuna notizia della sentenza fino all’ordine di esecuzione. L’istanza è accolta; l’accoglimento assorbe la richiesta della parte civile sulle spese e non comporta la sospensione dell’ordine di esecuzione, non ricorrendone i presupposti.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 175 c.p.p. – Restituzione nel termine
- Art. 598-bis c.p.p. – Decisioni in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti
- Art. 598-ter c.p.p. – Assenza dell'imputato in appello
- Art. 629-bis c.p.p. – Rescissione del giudicato