Revoca dell’affidamento per fatti pregressi non integra il divieto triennale (Cass. pen. Sez. I n. 36952 del 21.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di concessione dei benefici penitenziari previsto dall’art. 58-quater, comma 3, Ord. pen. presuppone che la revoca della misura alternativa sia stata disposta per condotte trasgressive tenute dal condannato durante l’esecuzione della misura medesima. La revoca fondata su fatti anteriori alla concessione del beneficio non integra il presupposto applicativo della preclusione triennale. L’effetto ostativo risponde a una finalità di deterrenza contro le violazioni delle prescrizioni inerenti al percorso rieducativo già intrapreso, sicché non può essere esteso a comportamenti estranei a quel percorso. La declaratoria di illegittimità costituzionale che ha rimodulato l’ambito temporale della preclusione conferma tale lettura costituzionalmente orientata.

Il Fatto

Il Tribunale di sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile l’istanza con cui il condannato, ristretto agli arresti domiciliari ai sensi dell’art. 656, comma 10, cod. proc. pen. per l’espiazione di una pena di quattro anni di reclusione, aveva chiesto l’affidamento in prova al servizio sociale o, in subordine, la detenzione domiciliare.

Il giudice ha ritenuto ostativa la previsione dell’art. 58-quater, comma 3, Ord. pen., perché il condannato aveva già riportato la revoca di un precedente affidamento in prova, disposta per la sopravvenuta emissione di una misura custodiale per un delitto commesso in epoca anteriore. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, e ha poi depositato motivi aggiunti dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale della disposizione.

La Motivazione della Corte

La Corte ha anzitutto delimitato l’ambito dell’impugnazione, dichiarando inammissibile il ricorso nella parte relativa alla mancata concessione della detenzione domiciliare “generica” ex art. 47-ter, comma 1-bis, Ord. pen., poiché la pena da espiare era superiore alla soglia dei due anni richiesta per l’accesso al beneficio.

Nel merito la censura è stata ritenuta fondata. Il Collegio ha ricostruito la disciplina dell’art. 58-quater Ord. pen., che sancisce il divieto triennale di concessione dei permessi premio, dell’assegnazione al lavoro all’esterno, dell’affidamento in prova, della detenzione domiciliare e della semilibertà in favore di chi abbia subito la revoca di una misura alternativa.

La Corte ha richiamato il percorso della giurisprudenza costituzionale: la sent. n. 189 del 2010, che aveva sollecitato una lettura costituzionalmente orientata idonea a consentire una valutazione caso per caso; la sent. n. 173 del 2021, che aveva individuato il fondamento del divieto nel puntuale riscontro di specifiche violazioni commesse durante il godimento della misura; la sent. n. 187 del 2019, che aveva escluso l’operatività della preclusione in presenza di prevalenti esigenze di tutela della prole; e da ultimo la sent. n. 149 del 2026, che ha rimodulato l’ambito temporale dell’effetto ostativo.

Da tale quadro il Collegio ha tratto la conseguenza che il presupposto applicativo del divieto risiede in condotte incompatibili tenute durante la misura alternativa, e non in fatti anteriori alla sua concessione. La revoca fondata su episodi pregressi non può quindi fondare la declaratoria di inammissibilità dell’istanza di affidamento in prova.

La Corte ha pertanto accolto il ricorso nei termini chiariti, con conseguente caducazione della decisione del tribunale di sorveglianza nella parte relativa all’affidamento in prova al servizio sociale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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