Confisca ex art. 85-bis e continuazione: oneri di allegazione e inammissibilità (Cass. pen. Sez. VII n. 25851 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di confisca disciplinata dall’art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990, anche in assenza di prova del rapporto pertinenziale tra la somma e il reato, il giudice può fondare la misura sull’assenza di una ragionevole giustificazione della provenienza del denaro. Grava allora sull’imputato, titolare o detentore dei beni, l’onere di allegare elementi specifici idonei a superare la presunzione e a elidere l’efficacia dimostrativa dei dati probatori offerti dall’accusa, in forza del principio della vicinanza della prova. In tema di reato continuato, il giudice non è tenuto a una motivazione specifica e dettagliata sull’aumento di pena per ciascun reato satellite quando gli incrementi siano di esigua entità, restando escluso ogni abuso del potere discrezionale. Il riconoscimento della continuazione con reati giudicati separatamente presuppone l’allegazione di elementi concreti che dimostrino una medesima preventiva risoluzione criminosa, non essendo sufficienti la contiguità cronologica, l’omogeneità dei titoli o la reiterazione di condotte analoghe.
Il Fatto
Due ricorrenti sono stati ritenuti responsabili, in primo e secondo grado, di distinte condotte di detenzione e cessione di sostanza stupefacente, art. 73 d.P.R. n. 309/1990. La Corte di appello di Roma ha confermato la decisione del Tribunale di Roma. Avverso la sentenza di appello i condannati propongono ricorso per cassazione.
Il primo ricorrente censura la confisca di una somma di denaro disposta ai sensi dell’art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990 e la determinazione dell’aumento di pena per la continuazione. Il secondo lamenta il mancato riconoscimento della continuazione con reati giudicati separatamente.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto la doglianza sulla confisca. I giudici di merito, pur in mancanza della prova del rapporto pertinenziale tra la somma e il reato accertato, hanno ritenuto l’assenza di una ragionevole giustificazione circa la provenienza del denaro, desumendola dai redditi limitati del ricorrente, dalla percezione dell’assegno c.d. naspi dal 2024, dalla sproporzione rispetto alle somme rinvenute, dalle modalità di conservazione in contanti e in involucri sottovuoto e dal rinvenimento di un quaderno con annotazioni. Di fronte a tale valutazione in fatto, non manifestamente illogica, la Corte richiama il principio della vicinanza della prova: è l’imputato a poter acquisire o almeno allegare gli elementi utili a provare la tesi difensiva. Sul punto richiama Sez. 2 n. 6734 del 30/01/2020, Bruzzese e Sez. 2 n. 7484 del 21/01/2014, Baroni. L’onere di allegazione non risulta assolto.
Quanto alla determinazione dell’aumento di pena per la continuazione, la Corte osserva che il giudice di merito non è tenuto a una motivazione specifica quando individui aumenti di esigua entità, essendo escluso ogni abuso del potere discrezionale conferito dall’art. 132 cod. pen. Richiama Sez. 4 n. 19861 del 29/04/2025, Del Re, Sez. 4 n. 25897 del 28/05/2024, Di Caro e Sez. 6 n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato. Il limite legale del triplo della pena base ex art. 81, comma primo, cod. pen. risulta rispettato, in considerazione della misura contenuta degli aumenti e della serialità delle condotte.
La Corte si confronta con il precedente delle Sezioni Unite n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, che ha imposto di calcolare e motivare l’aumento in modo distinto per ciascun reato satellite. Nella stessa decisione, però, si è precisato che il grado di impegno motivazionale è correlato all’entità degli aumenti e deve consentire di verificare il rispetto del rapporto di proporzione tra le pene e dei limiti dell’art. 81 cod. pen., senza surrettizio cumulo materiale, nella specie non ravvisabile né dedotto.
Sull’ultimo motivo, relativo al mancato riconoscimento della continuazione con reati giudicati separatamente, la Corte ribadisce che il riconoscimento presuppone l’allegazione di elementi specifici e concreti. Non bastano la contiguità cronologica, l’omogeneità dei titoli, la comune tipologia di sostanza o la reiterazione di condotte analoghe. Occorre verificare se gli episodi siano stati concepiti ab origine in un programma unitario. L’unicità del disegno criminoso è esclusa dall’occasionalità di uno dei reati successivi, secondo Sez. 3 n. 896 del 17/11/2015, Hamami. L’accertamento costituisce questione di fatto insindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione adeguata, come da Sez. 1 n. 10939 del 18/12/2025, F. I ricorsi sono pertanto dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti alle spese processuali e a una somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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