Bancarotta impropria da operazioni dolose: dolo generico e prevedibilità del dissesto (Cass. pen. Sez. V n. 32532 del 02.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La bancarotta impropria da operazioni dolose, di cui all’art. 223, secondo comma, legge fallimentare, è delitto a dolo generico. L’oggetto del dolo non è l’evento del reato — il dissesto che conduce alla successiva liquidazione giudiziale — ma la condotta a esso prodromica, ossia le operazioni poste in essere dall’agente. Sul piano soggettivo è sufficiente la consapevolezza di compiere un’operazione che, concretandosi in un abuso o in un’infedeltà nell’esercizio della carica o in un atto intrinsecamente pericoloso per la salute economico-finanziaria della società, renda concretamente prevedibile la decozione. Non si richiede né la volontà di provocare il dissesto, né l’accettazione della sua realizzazione come prezzo del risultato desiderato: ciò che distingue la fattispecie dal dolo eventuale.
Il Fatto
La ricorrente, già amministratrice di una società a responsabilità limitata dichiarata fallita, è stata condannata in primo grado e, in appello, dalla Corte d’appello di Torino per bancarotta impropria da operazioni dolose. Le si contesta di avere sistematicamente omesso, per diversi anni, il versamento di contributi e imposte, cumulando un debito erariale di oltre 870 mila euro e cagionando così il dissesto della società.
Il ricorso per cassazione articola tre motivi. I primi due censurano il profilo soggettivo: la Corte territoriale avrebbe desunto la partecipazione psichica della ricorrente dalla sola consistenza del passivo, mentre — secondo la difesa — occorrerebbe accertare non l’astratta rappresentazione dell’evento, ma l’effettiva accettazione dell’eventualità del dissesto. Il terzo motivo contesta l’accertamento della condotta omissiva, per avere i giudici di merito trascurato quanto effettivamente versato rispetto al complessivo importo dovuto.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla costruzione normativa del reato. La fattispecie si articola intorno a un pregiudizio patrimoniale derivante da una condotta, attiva o omissiva, che costituisce inosservanza dei doveri imposti ai soggetti indicati dalla legge. Tale condotta si compone di una pluralità di atti, funzionalmente coordinati in un’unica causa concreta ed eziologicamente idonei a cagionare il fallimento.
Sul piano oggettivo rileva l’incidenza causale della condotta rispetto al fallimento. Non assumono rilievo, ai fini dell’interruzione del nesso, né la genesi dei debiti societari, né un asserito equilibrio finanziario antecedente, né la preesistenza di una causa in sé efficiente: la circostanza che l’operazione dolosa abbia cagionato anche solo l’aggravamento di un dissesto già in atto non esclude il nesso, alla luce della disciplina del concorso causale di cui all’art. 41 cod. pen.
Sul piano soggettivo la Corte opera il confronto, interno al medesimo art. 223, secondo comma, legge fallimentare, tra la causazione dolosa del fallimento — strutturata in termini di volizione e rappresentazione dell’evento — e la bancarotta fraudolenta da operazioni dolose. In quest’ultima l’oggetto del dolo non è l’evento del reato, ma la condotta prodromica, che nella concreta dinamica fattuale ha avuto efficacia causale rispetto al fallimento. Ne deriva la qualificazione come delitto a dolo generico: rileva non la volontà diretta a provocare il dissesto, ma la mera consapevolezza di porre in essere un’operazione intrinsecamente pericolosa per la salute economico-finanziaria della società, da cui derivi la concreta prevedibilità della decozione.
La Corte richiama la ricostruzione della Sez. V n. 24692 del 2025 e la consolidata giurisprudenza di legittimità. Sottolinea poi la differenza rispetto al dolo eventuale, che esige la volontaria accettazione non solo del rischio, ma della stessa realizzazione dell’evento dannoso come prezzo del risultato desiderato, secondo la lezione delle Sezioni Unite n. 38343 del 2014. Le isolate pronunce che evocano il dolo eventuale, in realtà, richiamano quale coefficiente sufficiente la mera prevedibilità del dissesto.
Nel caso concreto la Corte d’appello ha dato conto sia dell’efficacia causale delle omissioni — certificata dall’insinuazione al fallimento per oltre 866.000 euro rispetto a un passivo di 1.096.893,74 euro — sia degli indici di concreta prevedibilità: l’aumento esponenziale delle passività, la sistematicità delle omissioni e la possibilità dell’attivazione di iniziative risarcitorie e sanzionatorie. Le censure difensive, rimaste a livello di mera allegazione generica, risultano indeducibili; la condotta truffaldina di alcuni committenti, oltre a non interrompere il nesso causale, non esclude la prevedibilità dell’evento. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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