Notifica a mezzo posta: serve prova della ricezione dell’avviso di deposito (Cass. pen. Sez. V n. 34283 del 23.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazione a mezzo posta, qualora l’atto non sia consegnato al destinatario per temporanea assenza di questi, la procedura si perfeziona non con la sola spedizione della seconda raccomandata contenente l’avviso di deposito, ma solo con la prova certa della sua ricezione da parte del destinatario. L’art. 8, quarto comma, legge 20 novembre 1982, n. 890, come letto dalla Consulta, impone che dell’avvenuto deposito sia data comunicazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento, e la funzione probatoria di tale adempimento sarebbe svuotata ove si ritenesse sufficiente il dato della mera spedizione. Ne deriva la nullità della sentenza di appello pronunciata in assenza di una valida citazione del ricorrente, con annullamento agli effetti civili e rinvio al giudice civile competente in grado di appello.

Il Fatto

La sentenza impugnata, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati per il reato di diffamazione, ritenuto estinto per prescrizione, confermando le statuizioni civili.

Il ricorrente ha impugnato la decisione deducendo, tra l’altro, il difetto di notifica della citazione in appello. La questione, di natura preliminare e potenzialmente assorbente, riguarda la validità del procedimento notificatorio attivato nei suoi confronti presso il domicilio eletto.

La Motivazione della Corte

Il secondo motivo è ritenuto fondato. Dagli atti emerge che una prima raccomandata, inviata il 19 marzo 2025 all’indirizzo del domicilio eletto, non è stata consegnata il giorno successivo per temporanea assenza del destinatario; l’atto è stato quindi depositato presso l’ufficio postale con avviso al ricorrente mediante una seconda raccomandata. Il 31 marzo, per mancato ritiro entro dieci giorni, l’atto è stato restituito al mittente.

Il quadro normativo è costituito dagli artt. 170 cod. proc. pen. e art. 8 legge 20 novembre 1982, n. 890. Quest’ultima disposizione prevede il deposito del piego presso l’ufficio postale e l’avviso al destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con l’avvertimento che la notificazione si ha per eseguita trascorsi dieci giorni dalla spedizione.

La Corte confronta due orientamenti. Un primo indirizzo riteneva sufficiente, dopo la legge 28 febbraio 2008, n. 31, la mera spedizione della raccomandata informativa, con decorrenza del termine dalla data di invio. Un opposto e più recente orientamento richiede la prova certa della ricezione della raccomandata da parte del destinatario. Il Collegio aderisce a quest’ultimo, richiamando tra le altre Sez. 4, n. 446 del 30/4/2025, Rv. 288267, Sez. 4, n. 4359 del 9/1/2024, Rv. 285702 e, sul versante civile, le Sezioni Unite civili n. 10012 del 15/04/2021.

La ratio è esplicita: la mera spedizione dell’avviso di deposito sarebbe inutile se non rilevasse l’accertamento dell’effettiva ricezione da parte dell’interessato. La soluzione è coerente con la Corte cost. n. 346 del 1998, che aveva censurato l’originaria formulazione dell’art. 8, quarto comma, proprio per garantire l’effettiva conoscenza dell’atto quale condizione di conformità costituzionale.

Nel caso concreto non risulta che la raccomandata contenente l’avviso di deposito sia mai entrata nella sfera di conoscenza del ricorrente. La notifica non può quindi ritenersi perfezionata. L’eccezione, assorbente rispetto agli altri motivi, comporta l’annullamento della sentenza ai soli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello ai sensi dell’art. 622 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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