Assegnazione temporanea del genitore poliziotto e obbligo di motivare esigenze di servizio (TAR Lombardia n. 3500 del 06.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001, come modificato per le Forze di polizia dall’art. 45, comma 31-bis, d.lgs. n. 95/2017, deve fondarsi su motivate esigenze organiche o di servizio concretamente provate. L’amministrazione non può limitarsi a invocare la generica carenza di personale o l’attività anticrimine svolta dall’istante, ma deve dimostrare l’insostituibilità del dipendente e l’impossibilità di conciliare le esigenze organizzative con la fruizione del beneficio, anche nella forma frazionata. La valutazione deve tenere conto del preminente interesse del minore all’unità e alla vicinanza del nucleo familiare, tutelato dall’art. 31 Cost., dall’art. 24 della Carta di Nizza e dall’art. 3 della Convenzione di New York del 1989. Il provvedimento che ometta tale motivazione è illegittimo per difetto di istruttoria e va annullato, salvo il nuovo esercizio del potere.
Il Fatto
Il ricorrente, assunto nel Corpo della Polizia di Stato e assegnato dal 12 dicembre 2023 a un Commissariato della Questura di Milano, presentava istanza di assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001. Egli è padre di un figlio minore e coniuge di un’agente in servizio presso la Questura di altra sede.
Dopo il preavviso di diniego e le osservazioni del ricorrente, il Ministero dell’Interno adottava il provvedimento di rigetto. Il ricorrente impugnava il decreto davanti al TAR Lombardia, deducendo la violazione dell’art. 42-bis nonché degli artt. 3 e 10-bis della legge n. 241/1990 e degli artt. 3 e 97 Cost., per difetto di istruttoria. In via cautelare il Tribunale accoglieva l’istanza con ordinanza n. 724 del 2024 e l’amministrazione assegnava provvisoriamente il ricorrente alla sede richiesta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce le coordinate ermeneutiche in materia. Richiamando Cons. Stato, IV, n. 8180/2020 e la Corte costituzionale 4 giugno 2024, n. 99, ribadisce che l’istituto risponde alla finalità di protezione della famiglia e di sostegno all’infanzia e che la valutazione delle esigenze ostative deve avvenire sulla fattispecie concreta, avendo sempre riguardo all’interesse del minore.
Il Tribunale richiama quindi l’elencazione dei casi in cui legittimamente può negarsi il beneficio, elaborata da Cons. Stato, III, 17.3.2021, n. 2304: scopertura patologica pari o superiore al 40 per cento dell’organico, sottorganico generalizzato nell’ambito territoriale, contesto con peculiari esigenze operative, ruolo di primaria importanza e non sostituibilità dell’istante, impiego in missioni speciali. In tutti questi casi l’amministrazione è gravata del relativo onere probatorio.
Applicando tali criteri, il Collegio rileva che il diniego si fonda sull’attività anticrimine svolta dal ricorrente e sul numero di dipendenti della Questura di Milano già aggregati presso altre sedi. Tali argomenti non reggono: l’istante non svolge attività specializzata e la sua funzione potrebbe essere assicurata da altro operatore di pari ruolo. Quanto alla carenza di personale, non è stata specificata né l’insostituibilità del ricorrente né l’impossibilità di conciliare le esigenze organizzative con il beneficio frazionato.
Il Tribunale precisa che l’art. 42-bis richiede un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva, non identiche mansioni rispetto alla sede di provenienza, richiamando TAR Trentino-Alto Adige, Trento, 29.1.2019, n. 27 e Cons. Stato, III, n. 3805/2015. Nel caso concreto non è stata provata la natura degli interventi che giustificherebbe l’assoluta insostituibilità di un vice-ispettore in servizio da soli cinque mesi. Ne consegue l’accoglimento del ricorso, con annullamento del provvedimento e salvo il nuovo esercizio del potere. Le spese sono compensate; resta a carico dell’amministrazione il contributo unificato.
Nota della Redazione
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