Gara settori speciali: improcedibile il motivo sull’aggiudicazione anticipata (TAR Lombardia n. 2980 del 30.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nelle gare dei settori speciali il provvedimento di aggiudicazione segue la verifica positiva dei requisiti di ammissione dell’impresa prima classificata, salvo anticipazione per ragioni di urgenza. Il motivo che contesti l’anticipazione diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando la verifica si sia conclusa positivamente in corso di causa. Il concorrente che impugni l’attribuzione dei punti dell’offerta tecnica è tenuto alla prova di resistenza: il motivo è inammissibile quando, anche accogliendolo, il ricorrente non supererebbe l’aggiudicatario in graduatoria. La documentazione richiesta dal disciplinare integra il contenuto dell’offerta e non è sanabile mediante soccorso istruttorio, in applicazione del principio di parità di trattamento e dell’art. 101, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 36/2023.

Il Fatto

Ferrovienord s.p.a. indice una gara nei settori speciali, ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, per l’appalto dei lavori di manutenzione degli impianti di trazione elettrica e di armamento su una linea ferroviaria, con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La gara viene aggiudicata a una società. Un consorzio, con una consorziata indicata esecutrice, impugna l’aggiudicazione e gli atti connessi davanti al TAR Lombardia, articolando tre motivi e presentando motivi aggiunti per l’accesso all’offerta tecnica avversaria, in parte negato.

Il primo motivo contesta l’inversione procedurale: l’aggiudicazione sarebbe stata formalizzata prima della conclusione della verifica dei requisiti dell’aggiudicataria, senza le condizioni di urgenza previste. Il secondo lamenta il mancato riconoscimento dei punti collegati al possesso delle certificazioni di qualità e del modello organizzativo, posseduti dal consorzio ma non dalle esecutrici. Il terzo deduce l’eccesso di punteggio attribuito all’aggiudicataria per documentazione incompleta. L’istanza di accesso è accolta con ordinanza in corso di causa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto le eccezioni pregiudiziali delle controparti. Sul primo motivo rileva che la verifica dei requisiti legali richiesti all’aggiudicataria si è conclusa positivamente nel corso del giudizio: la doglianza sull’anticipazione dell’aggiudicazione rispetto alla verifica, ai sensi dell’art. 17, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023, è pertanto improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse. Il giudice non si pronuncia sul merito della censura, ma sulla sopravvenuta assenza di utilità della decisione.

Il secondo e il terzo motivo sono dichiarati inammissibili per difetto della prova di resistenza. Il divario di punteggio tra l’aggiudicataria e il consorzio è tale da non poter essere colmato: neppure l’integrale riconoscimento dei punti rivendicati, con la riparametrazione del punteggio complessivo, consentirebbe al ricorrente di superare l’avversaria, se non per pochi decimi di punto.

Il Collegio aggiunge una considerazione assorbente sulla valutabilità della documentazione. Anche a voler ritenere valutabile il possesso in capo al consorzio e non alle esecutrici, la documentazione risulta incompleta: il modello organizzativo ex D.Lgs. n. 231/2001 è stato presentato solo nell’indice, senza la delibera di adozione e la lettera di conferimento dell’incarico all’ODV, documenti che ne costituiscono parte integrante.

Il Collegio esclude il ricorso al soccorso istruttorio. La documentazione richiesta dal punto 4 del disciplinare appartiene al contenuto dell’offerta tecnica e non è integrabile: lo impediscono il principio di parità di trattamento tra i concorrenti e l’art. 101, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 36/2023, che ammette il soccorso solo per chiarimenti o correzione di errori materiali.

Quanto al terzo motivo, anche all’aggiudicataria è stato attribuito un punteggio ridotto per la documentazione sul modello organizzativo, mentre le è stata valutata la certificazione di qualità nonostante la firma digitale apposta sulla busta e non sul documento. Pure sottraendo ulteriori due punti, la prova di resistenza non sarebbe superata. Il ricorso è quindi in parte improcedibile e in parte inammissibile, con condanna alle spese dei ricorrenti in favore delle altre parti costituite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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