Alienazione di tutti i beni ereditari e retratto successorio: presunzione di vendita della quota (Cass. civ. Sez. 2 n. 15297 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di retratto successorio, le condizioni per l’esperibilità dell’azione ex art. 732 c.c. sussistono quando il coerede vende i diritti di comproprietà su tutti i beni immobili e mobili lasciati dal de cuius, ravvisandosi in tal caso il trasferimento della quota, intesa come parte dell’universum ius. Qualora la vendita riguardi singoli beni, la regola è l’esclusione del retratto, ma l’alienazione della totalità dei cespiti ereditaari giustifica la presunzione iuris tantum dell’alienazione della quota ereditaria, superabile solo da elementi sintomatici di una diversa volontà delle parti. L’indagine volta ad accertare se la vendita abbia ad oggetto la quota ereditaria ovvero beni determinati costituisce apprezzamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione immune da vizi logici e giuridici. In ogni caso, l’alienazione della quota ereditaria ha effetti reali immediati, mentre quella di singoli beni ha effetto meramente obbligatorio, essendo condizionata all’attribuzione del bene in sede di divisione.
Il Fatto
A seguito del decesso del coerede, i germani avevano acquistato la quota ereditaria dell’altro coerede fallito, mentre la rimanente quota era stata alienata dalla coerede a una società mediante atto pubblico di compravendita. I coeredi avevano quindi convenuto in giudizio la società acquirente, esercitando il retratto successorio ex art. 732 c.c. e chiedendo di surrogarsi nella posizione dell’acquirente, previa restituzione del prezzo pagato.
Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d’appello l’aveva respinta sul rilievo che la venditrice non fosse coerede. A seguito della cassazione con rinvio, la Corte territoriale aveva nuovamente accolto la domanda, qualificando l’alienazione come trasferimento di quota ereditaria, desumibile dal dato oggettivo della cessione della totalità dei diritti e dal comportamento successivo dell’acquirente, che aveva richiesto la percezione dei canoni di locazione degli immobili ereditari.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente disatteso le eccezioni di inammissibilità del ricorso, osservando che la sua struttura non integrava una violazione del principio di autosufficienza, attesa l’analitica esposizione dei fatti di causa sviluppata in ben nove pagine.
Nel merito, la Corte ha esaminato congiuntamente i motivi, tutti incentrati sulla qualificazione dell’alienazione come vendita di singoli beni e non di quota ereditaria. Richiamato il consolidato orientamento per cui la cessione dell’intero compendio ereditario integra gli estremi dell’alienazione della quota, i giudici di legittimità hanno evidenziato che la sentenza impugnata aveva correttamente valorizzato sia l’oggetto della vendita, sia il comportamento successivo delle parti, sintomatico dell’ingresso dell’acquirente nella comunione ereditaria in sostituzione della dante causa.
Quanto alla dedotta violazione dell’art. 115 e 116 c.p.c., la Corte ha ribadito che il principio del libero convincimento opera sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità. La valutazione delle prove opera interamente sul piano del merito e la censura che ne deduce una diversa ponderazione è ammissibile solo nei rigorosi limiti del novellato art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c.
La Corte ha poi escluso che l’interpretazione della clausola contrattuale svolta dalla corte territoriale potesse essere sindacata, difettando la specifica indicazione dei canoni ermeneutici violati e dei passaggi motivazionali erronei. Ha inoltre precisato che l’art. 1602 c.c., invocato dalla ricorrente, opera in caso di vendita ad effetti reali, mentre la cessione di quote di singoli beni ha effetto obbligatorio, essendo condizionata all’esito della divisione.
Con motivazione che assume valenza assorbente, la Suprema Corte ha infine rammentato che l’accertamento circa l’oggetto della vendita ai fini dell’ammissibilità del retratto costituisce un apprezzamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua e immune da vizi logici, come nel caso di specie. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della società ricorrente alla refusione delle spese.
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Nota della Redazione
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