Rette assistenziali e difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (TAR Puglia n. 922 del 01.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
La determinazione della quota di compartecipazione comunale al costo della retta di ospitalità in struttura socio-assistenziale non integra espressione di potere autoritativo della pubblica amministrazione. L’atto con cui il Comune quantifica la propria integrazione applica in modo vincolato la disciplina di settore e si inserisce nel rapporto individuale di utenza, sicché è privo di spessore provvedimentale. Le controversie sulla debenza e sulla ripartizione della retta assistenziale sfuggono alla giurisdizione esclusiva in materia di pubblici servizi e appartengono alla cognizione del giudice ordinario. Il giudice amministrativo, rilevato il difetto di giurisdizione, indica il giudice ordinario innanzi al quale il giudizio può essere riproposto ai sensi dell’art. 11, comma 2, cod. proc. amm.
Il Fatto
L’amministratore di sostegno di un soggetto ospite di una RSSA impugna la nota con cui il Comune ha quantificato in € 26,88 la propria integrazione alla quota sociale della retta di ospitalità per il trimestre ottobre-dicembre 2023, tenuto conto degli aumenti ISTAT della pensione del beneficiario. Chiede inoltre l’accertamento del diritto all’esenzione totale dal pagamento della retta sociale. Il Comune resistente eccepisce in via preliminare il difetto di giurisdizione e l’inammissibilità del gravame per difetto di legittimazione. L’istanza cautelare è respinta con ordinanza n. 301 del 2023.
La questione arriva alla decisione di merito sul preliminare di rito, che il Collegio esamina e accoglie prima di ogni altra censura.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione dell’attività amministrativa contestata. Richiamando la Sez. III n. 1130 del 2024 e la Sez. III n. 1131 del 2024, rileva che non emergono gli estremi della manifestazione di potere autoritativo: l’amministrazione applica in modo puntuale e vincolato la disciplina volta a determinare l’entità della compartecipazione comunale nell’ambito del rapporto individuale di utenza.
Né la fattispecie rientra nelle prestazioni rese nell’espletamento di un servizio pubblico riconducibile al servizio sanitario nazionale, tale da attrarre la giurisdizione esclusiva. Si tratta della quota della prestazione sociale di cui il Comune si fa carico solo quando le somme percepite dall’utente non coprono il costo del servizio.
L’orientamento trova conferma nella giurisprudenza risalente, che colloca nel rapporto paritetico di natura obbligatoria tra privato e Comune le controversie sulla debenza e quantificazione della retta assistenziale: si vedano Sez. III n. 3889 del 2014 e Sez. III n. 1280 del 2013. La Sezione richiama anche le proprie sentenze nn. 1066 e 1067 del 2023, confermate in appello dalle decisioni della terza Sezione sopra citate, e la giurisprudenza del giudice regolatore dei conflitti (Cass. SS.UU. n. 20401 del 2019, n. 20586 del 2008, n. 14986 del 2005), che ha escluso qualsiasi sindacato su poteri autoritativi in fattispecie analoghe.
Nel caso concreto l’atto gravato si limita a dare notizia dell’applicazione dell’algoritmo e della destinazione delle fonti reddituali dell’assistito al netto delle spese obbligatorie e di un importo di € 50,00 per le esigenze personali. Esso è quindi privo di attitudine provvedimentale e le pretese sulla ripartizione della retta vanno affidate alla cognizione dell’Autorità giudiziaria ordinaria. Il giudizio può proseguire dinanzi a tale giudice ai sensi dell’art. 11, comma 2, cod. proc. amm., ove riproporre le questioni di merito. Le spese sono compensate in ragione dell’esito in rito e della peculiarità della fattispecie.
Nota della Redazione
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