Rettifica dell’aggiudicazione per errore materiale e ribasso dei costi della manodopera (TAR Campania n. 4842 del 30.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La stazione appaltante può rettificare, quale atto dovuto e vincolato, il provvedimento di aggiudicazione che rechi un errore materiale sull’importo offerto, quando tale importo risulti oggettivamente e univocamente dal modulo di offerta economica mediante un mero calcolo aritmetico. L’indicazione nell’offerta dei costi della manodopera stimati dal concorrente non integra un elemento dell’offerta stessa, ma assolve alla funzione di assoggettare a verifica di anomalia il concorrente che abbia indicato costi inferiori a quelli stimati dalla stazione appaltante. Ne deriva che, ai sensi degli artt. 41, comma 14, 108, comma 9, e 110, comma 1, d.lg. n. 36 del 2023, il ribasso sui costi della manodopera non comporta l’esclusione dalla gara, ma l’attivazione del procedimento di verifica, ove l’operatore dimostri che il risparmio deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

Il Fatto

Un’università indice una gara telematica per l’affidamento biennale, prorogabile, del servizio di portierato e assistenza alla didattica, con importo a base di gara di euro 2.350.233,80, di cui euro 233,80 per oneri di sicurezza da interferenze ed euro 2.290.000 per costi della manodopera non soggetti a ribasso. La parte effettivamente ribassabile ammonta quindi a euro 60.000. All’esito, la società aggiudicataria viene preferita alla ricorrente, classificatasi seconda.

La ricorrente impugna l’aggiudicazione assumendo che l’offerta dell’aggiudicataria, pari secondo il provvedimento a euro 2.144.901,53, fosse inferiore ai costi della manodopera non ribassabili e dovesse essere esclusa; in subordine denuncia il difetto di istruttoria della verifica di anomalia e chiede l’annullamento dell’intera gara per contraddittorietà tra il disciplinare e il modulo di offerta. L’aggiudicataria, dal canto suo, ottiene la rettifica dell’importo in euro 2.290.239,80 e propone ricorso incidentale avverso la lex specialis.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto la legittimità della rettifica. Dal modulo di offerta economica dell’aggiudicataria risulta, con una semplice operazione di calcolo, che l’importo complessivo offerto era di euro 2.290.239,80: la somma del ribasso del 99,99% sui soli euro 60.000, degli oneri di sicurezza e dei costi di manodopera. Non si tratta, dunque, di diversa interpretazione dell’offerta, ma di un errore materiale compiuto e reiterato dalla stazione appaltante. La rettifica, in quanto atto dovuto e vincolato, non richiedeva l’avviso procedimentale al concorrente.

Su questo presupposto il primo motivo del ricorso principale è dichiarato improcedibile. La ricorrente muoveva dall’erroneo assunto che l’aggiudicataria avesse ribassato direttamente i costi della manodopera. Il Collegio, richiamando Consiglio di Stato, sez. V, 19 novembre 2024, n. 9254, chiarisce che l’indicazione dei costi della manodopera non integra un elemento dell’offerta, ma serve ad assoggettare il concorrente a verifica di anomalia: il ribasso indiretto è ammesso e non comporta esclusione. Su questa base è dichiarato inammissibile anche il ricorso incidentale, che presupponeva un’interpretazione della lex specialis non riscontrata.

Nel merito delle censure sull’anomalia, il Collegio ritiene che la verifica concentrata su manodopera e sicurezza sia corretta, dato il rilievo preponderante di tali voci. L’offerta garantiva una differenza di euro 115.173,29, idonea a coprire spese generali e utile. Le sottostime denunciate risultano in parte fondate: è condiviso il rilievo sul lavoro supplementare, non praticabile per venticinque lavoratori a tempo pieno senza violare l’impegno al mantenimento dell’inquadramento, con sottostima di quasi euro 49.000 nel biennio; è parimenti persuasivo il rilievo sulle indennità ad personam e di funzione, per l’omessa considerazione di mensilità aggiuntive, contributi e TFR.

Non sono invece condivisi i rilievi su apprendisti, monte ore e migliorie: il ricorso agli apprendisti è consentito e il parametro orario trova riscontro nelle tabelle ministeriali; il monte ore indicato nel capitolato è stima prudenziale e non vincolante. Le sottostime complessive, circa euro 60.000, trovano capienza nella riserva per maggiori oneri di circa euro 76.000, cosicché l’offerta non è manifestamente insostenibile. Le censure subordinate di annullamento dell’intera gara sono infondate, avendo entrambe le concorrenti dimostrato di aver compreso il regolamento. Il ricorso è quindi in parte improcedibile e in parte respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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