Il doppio binario ABA è illegittimo: centralità del progetto individuale (TAR Campania n. 4844 del 30.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
È illegittima la scelta dell’Azienda Sanitaria di separare in due segmenti un unico trattamento terapeutico destinato a soggetto affetto da disturbo dello spettro autistico, negando le ore cosiddette ambulatoriali di logopedia e psicomotricità e distribuendo la terapia ABA solo tra contesto domiciliare e scolastico. La discrezionalità tecnica dell’amministrazione non esonera dal motivare in ordine all’adeguatezza del progetto rispetto al quadro diagnostico e alle evidenze scientifiche. Il criterio del c.d. doppio binario contrasta con le Linee Guida dell’Istituto Superiore di Sanità, che raccomandano un approccio altamente strutturato in un contesto isolato di interazione uno a uno con il terapeuta. La modifica del piano terapeutico richiede inoltre il coinvolgimento dell’intero gruppo interdisciplinare che ha preso in carico il minore, non del solo specialista incaricato del monitoraggio.
Il Fatto
Il genitore esercente la responsabilità genitoriale su un minore affetto da disturbo dello spettro autistico impugna il piano riabilitativo individualizzato a termine adottato dall’A.S.L. nel maggio 2024. Il piano riconosce dodici ore settimanali di terapia ABA, suddivise tra sei ore domiciliari e sei scolastiche, espungendo le ore di logopedia in precedenza inserite nei programmi terapeutici. Il ricorrente deduce eccesso di potere, violazione della delibera regionale in materia e incompetenza dell’organo che ha approvato il piano.
Con motivi aggiunti estende il gravame alla delibera aziendale che ha ripartito gli operatori abilitati in due elenchi, limitando di fatto l’erogazione in ambiente strutturato, e al successivo piano terapeutico riabilitativo individuale adottato in esecuzione del decreto cautelare presidenziale, che ha prescritto due ore di logopedia ambulatoriale presso soggetto accreditato. Il ricorrente lamenta lo sdoppiamento del trattamento, la differente durata dei due piani e l’inserimento in lista di attesa. L’A.S.L. resiste e chiede il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie ricorso e motivi aggiunti richiamando l’indirizzo del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 3209/2025, reso in riforma di una precedente decisione della stessa Sezione. Da tale pronuncia il Tribunale trae il principio secondo cui le evidenze scientifiche impongono di calibrare la terapia sulle esigenze del singolo paziente, non su esigenze organizzative dell’ente.
Il percorso argomentativo muove dalle Raccomandazioni dell’ISS del 2023, che classificano gli interventi per approccio e descrivono l’intervento ABA comprensivo individuale come trattamento che seleziona le competenze target in base alle aree funzionali del bisogno del bambino. Il passaggio decisivo è quello in cui si rileva che l’obiettivo terapeutico si raggiunge solo tramite un approccio altamente strutturato, in un contesto isolato di interazione uno a uno con il terapeuta.
Su questa base il Tribunale qualifica come inappropriata e non adeguatamente motivata la scelta di separare in due segmenti un unico trattamento. L’amministrazione, pur riconoscendo la necessità della logopedia e della psicomotricità, ha duplicato le modalità di svolgimento della terapia, negando in concreto l’erogazione efficace della prestazione. Il sindacato giurisdizionale resta nei limiti propri delle attività connotate da ampi margini di discrezionalità tecnica, ma investe il profilo motivazionale e la coerenza della scelta rispetto ai LEA e alle Linee Guida.
Il Collegio esclude che le liste di attesa degli enti accreditati possano giustificare il provvedimento, non emergendo tale logica dagli atti impugnati. Osserva inoltre che la pretesa di erogare la terapia a scuola o a casa non risponde alle Linee Guida, non potendosi pretendere che l’istituzione scolastica o la famiglia attrezzino uno spazio protetto e immune dai condizionamenti. Rileva infine l’istruttoria errata, condotta dalla sola neuropsichiatra infantile incaricata del monitoraggio anziché dall’intero gruppo interdisciplinare cui spetta deliberare sulle modifiche del trattamento.
L’impugnazione della delibera aziendale è invece inammissibile per carenza di interesse: la scelta terapeutica non dipende da quel provvedimento, già ritenuto legittimo con sentenza della stessa Sezione, richiamata ai sensi dell’art. 74 c.p.a.. Il PRI e il PTRI sono annullati, con effetto conformativo che impone all’A.S.L. di rideterminare il trattamento secondo le indicazioni del Consiglio di Stato. Spese liquidate in favore del ricorrente con attribuzione al procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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