Termine impugnazione permesso costruire e piena conoscenza titolo edilizio (TAR Sicilia n. 1880 del 11.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione del permesso di costruire, il termine decadenziale decorre dal momento in cui il terzo consegue la piena conoscenza del titolo, da intendersi come percezione dell’esistenza dell’atto e dei suoi effetti lesivi, senza necessità di integrale cognizione della motivazione e degli atti del procedimento. Ove si contestino vizi genetici del titolo, quali la carenza dell’atto presupposto o l’errata qualificazione del vincolo, il termine decorre dall’inizio dei lavori; ove si contestino dimensionamento, consistenza o finalità del manufatto, esso decorre dal completamento o dal grado di sviluppo dei lavori. La richiesta di accesso agli atti non è idonea, di per sé, a differire la decorrenza del termine. Il ricorso per motivi aggiunti che si correli a una censura già dichiarata tardiva è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di un’unità abitativa limitrofa a un lotto interessato da un intervento edilizio, ha impugnato il permesso di costruire convenzionato rilasciato in favore delle controinteressate per la realizzazione di un complesso di quattro corpi di fabbrica. Deducendo l’assenza della convenzione urbanistica a monte del titolo, l’irrealizzabilità degli stalli pubblici, l’indebita commistione tra parcheggi pubblici e privati, il superamento dei limiti di altezza e l’errata qualificazione del vincolo originariamente impresso sull’area, ha chiesto l’annullamento degli atti.

Il Comune e le controinteressate hanno eccepito l’inammissibilità per difetto di interesse e l’irricevibilità per tardività, documentando il perfezionamento della convenzione urbanistica in data 6.9.2021. Con motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato la determinazione di approvazione dello schema di convenzione. Il Collegio ha disposto istruttoria sulla comunicazione di inizio lavori con data certa.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell’Amministrazione regionale, estranea alla materia del contendere. Ha poi esaminato l’eccezione di irricevibilità, richiamando il consolidato indirizzo sul momento di decorrenza del termine di impugnazione del titolo edilizio.

Secondo la ricostruzione accolta, la piena conoscenza rilevante ai sensi dell’art. 41, comma 2, cod. proc. amm. non esige la cognizione integrale dell’atto, ma la percezione degli elementi essenziali idonei a rendere riconoscibile l’attualità dell’interesse. Il Collegio ha quindi distinto: il termine decorre dall’inizio dei lavori quando si contesti che alcun manufatto potesse edificarsi o si deducano vizi genetici del titolo; decorre dal completamento o dal grado di sviluppo dei lavori quando si contestino dimensionamento e consistenza delle opere.

Applicando tale criterio, il Tribunale ha qualificato come genetiche le censure sulla mancanza della convenzione e sulla non surrogabilità della stessa tramite atto d’obbligo, nonché quella sull’errata qualificazione del vincolo. Anche la censura sull’irrealizzabilità degli stalli, traendo fondamento dall’ubicazione e perimetrazione del complesso, è stata ricondotta alla medesima decorrenza. Poiché l’inizio dei lavori era fissato al 4.3.2020 e il ricorso è stato notificato il 16.7.2021, le doglianze sono state dichiarate irricevibili.

Il richiamo alle limitazioni pandemiche non ha mutato l’esito: la comunicazione di inizio lavori era comunque nota e la ricorrente stessa aveva collocato l’approntamento del cantiere agli inizi del 2021, così dimostrando di conoscere consistenza e collocazione delle opere. La richiesta di accesso agli atti, ha precisato il Collegio, non sospende la decadenza, dovendo bilanciarsi la tutela del vicino con l’interesse del titolare del permesso a non subire un differimento irragionevole dell’iniziativa giurisdizionale.

Sfuggono all’irricevibilità le censure su modalità esecutive non immediatamente percepibili: l’apertura del varco carrabile è stata dichiarata inammissibile per carenza di interesse, non ravvisandosi strumentalità rispetto al pregiudizio allegato; la doglianza sull’altezza dei fronti è stata respinta nel merito, risultando l’altezza di ml. 8,85 inferiore al limite di 9,50 metri fissato dalla norma tecnica. Il ricorso per motivi aggiunti è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, correlati come erano i motivi alla censura presupposta già dichiarata tardiva. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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