Rettifica della graduatoria provvisoria e garanzie partecipative nel procedimento selettivo (C.G.A.R.S. n. 76 del 01.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La rettifica della graduatoria provvisoria di una procedura selettiva costituisce atto endoprocedimentale e non determina il consolidamento definitivo delle posizioni giuridiche dei soggetti utilmente graduati. Essa non integra esercizio del potere di autotutela e non richiede la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990. I soggetti pregiudicati dalla rettifica possono contestare la graduatoria definitiva, ovvero la rettifica stessa se successiva, deducendo dinanzi al giudice amministrativo l’illegittimità dei punteggi attribuiti dalla commissione. Il carattere provvisorio della graduatoria emerge dalla riserva espressa di approvazione definitiva all’esito dello scrutinio delle eccezioni e dei ricorsi.
Il Fatto
Un Comune ha impugnato dinanzi al TAR Sicilia il decreto dirigenziale con cui l’Assessorato regionale al Turismo, modificando un precedente provvedimento, ha approvato la graduatoria definitiva delle istanze di co-finanziamento per manifestazioni di interesse turistico, unitamente al verbale di riesame della commissione. Il ricorrente lamentava il difetto di presupposto, la violazione delle garanzie partecipative e l’errata motivazione.
Con sentenza in forma semplificata il TAR ha respinto il ricorso e condannato il Comune alle spese. L’ente ha proposto appello, dolendosi del mancato riconoscimento delle facoltà partecipative in occasione della rettifica al ribasso del punteggio e censurando nel merito la riduzione dei punteggi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la questione della natura dell’atto di rettifica. Il decreto del 6 agosto 2020 aveva approvato graduatorie espressamente qualificate come provvisorie, con riserva di approvazione definitiva dopo la decorrenza dei termini per eccezioni e ricorsi. Il carattere non definitivo dell’atto risulta quindi per tabulas.
Da tale premessa deriva il primo principio: la rettifica della graduatoria provvisoria, in quanto atto endoprocedimentale, non consolida le posizioni dei graduati e non necessita della comunicazione di avvio del procedimento. Il Collegio richiama l’indirizzo consolidato in materia di gare e concorsi, citando Cons. Stato, sez. V, n. 8273 del 2023 e Cons. Stato, sez. VI, n. 3641 del 2018. I soggetti pregiudicati restano tutelati dalla possibilità di contestare la graduatoria definitiva o la rettifica successiva.
Ne consegue che l’atto del 2 ottobre 2020 non può essere qualificato come provvedimento di autotutela: manca il presupposto della definitività dell’atto inciso. Il primo motivo è pertanto infondato.
Quanto al secondo motivo, il Collegio conferma la correttezza delle rettifiche operate dalla commissione. Per il criterio del prolungamento della stagione turistica, i mesi interessati non possono essere considerati di bassa stagione, con conseguente riduzione del punteggio da quello massimo a quello medio. Per il criterio della ricettività alberghiera, i dati dell’Osservatorio regionale attestano l’assenza di posti letto sul territorio comunale, da cui la collocazione nel punteggio minimo. Irrilevante è la dedotta disponibilità di convenzioni con strutture limitrofe, non documentata nei termini dell’Avviso pubblico né nel corso del giudizio. L’appello è quindi respinto, con condanna dell’appellante alle spese del grado.
Nota della Redazione
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