Revisione del PEF e recesso: leale collaborazione del concedente (TAR Molise n. 187 del 17.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di revisione del piano economico-finanziario della concessione, disciplinato dall’art. 165, comma 6, d.lgs. n. 50/2016 e dalle clausole contrattuali che lo recepiscono, il concedente che abbia ricevuto la documentazione integrativa richiesta è tenuto, secondo le regole della correttezza e buona fede contrattuale, a contestare in modo specifico gli eventuali residui deficit istruttori. Non può invece archiviare l’istanza senza preavviso, adducendo una carenza documentale che l’andamento del procedimento ha già smentito. Il provvedimento così adottato è illegittimo per carenza di motivazione e di istruttoria ed è contraddittorio e irragionevole rispetto alle risultanze della riunione tra le parti. La controversia sul diniego di avvio della revisione rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, mentre quella sull’accertamento del recesso appartiene al giudice ordinario.
Il Fatto
La società ricorrente gestisce il servizio di illuminazione pubblica del Comune resistente in forza di un contratto di concessione. Con nota trasmessa via pec ha chiesto l’avvio della procedura di revisione del piano economico-finanziario, assumendo che la forte crescita del costo dell’energia elettrica avesse alterato gli indicatori di equilibrio e integrato un evento non imputabile al concessionario.
Non raggiunto l’accordo entro il termine contrattuale, la società ha comunicato il recesso dalla concessione; in sede di riunione, le parti hanno differito l’operatività del recesso. Il Comune, oltre un anno dopo, ha disposto l’archiviazione dell’istanza di revisione per pretesa carenza della documentazione richiesta dal contratto, ordinando la ripresa dei lavori. La società ha impugnato tale determina davanti al TAR, mentre pende davanti al giudice civile il contenzioso sull’accertamento del recesso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la questione di giurisdizione, ritenendo la controversia riconducibile alla giurisdizione esclusiva ex art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., poiché il procedimento di revisione coinvolge l’esercizio di poteri autoritativi. Le liti sull’accertamento del recesso ricadono invece nella giurisdizione del giudice ordinario, come affermato dalla Corte di cassazione, Sezioni Unite n. 7735/2023.
Respinta l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse, il Tribunale osserva che la sopravvenuta risoluzione del rapporto contrattuale non rende inutile la pronuncia. La ricorrente, con memoria ex art. 73 c.p.a., ha dichiarato il proprio interesse all’accertamento dell’illegittimità dell’atto ai fini risarcitori. La domanda risarcitoria è inammissibile perché nuova, ma la relativa dichiarazione vale come manifestazione di interesse ex art. 34, comma 3, c.p.a., secondo l’indirizzo della Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8 del 2022.
Nel merito, il Collegio ripercorre la disciplina contrattuale. L’art. 4.2 del contratto elenca i documenti che devono corredare la richiesta di revisione, mentre l’art. 5.4 disciplina il recesso in caso di mancato accordo. Dall’istruttoria emerge che, con l’integrazione sollecitata dal Comune e trasmessa via pec, la produzione documentale risultava sostanzialmente completata e comprendente la relazione esplicativa, la relazione dimostrativa dell’evento non imputabile e la proposta di atto aggiuntivo.
Il verbale della successiva riunione conferma che alcuna obiezione fu mossa sulla completezza della documentazione e che l’Ente manifestò l’intenzione di riconoscere le esigenze del concessionario. Il provvedimento di archiviazione, adottato oltre un anno dopo, risulta quindi carente di motivazione e di istruttoria. Il Comune, per elementari ragioni di correttezza, avrebbe dovuto richiedere gli eventuali documenti mancanti, non archiviare l’istanza senza preavviso.
Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento della determina impugnata. Le spese di lite sono compensate per la complessità della vicenda.
Nota della Redazione
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